Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11730 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18854-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 8/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 28.3.2006 è stato notificato alla “Errelle srl” (in persona del liquidatore C.P.), un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 8.6.2005), che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 265/10/2000, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di mora emesso a seguito della definitività (per mancata impugnazione) di due avvisi di irrogazione sanzioni per gli anni 1986- 1987.

La Errelle srl non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.3.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

2. I fatti di causa.

La contribuente Errelle srl ha impugnato l’avviso di mora notificatole dalla competente Concessionaria per la riscossione il 17.3.2000) portante l’obbligazione di pagamento di sanzioni contenute in due avvisi di irrogazione sanzioni per gli anni 1986-1987, notificati il 31.12.1991 ed il 30.11.1992 e divenuti definitivi per mancata impugnazione. L’adita CTP di Messina ha accolto il ricorso proposto dal contribuente – annullando l’avviso di mora per inosservanza del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Avverso la decisione di detta commissione ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate. La CTR di Palermo ha respinto l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’appello era stato irritualmente notificato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4 (in contrasto con il principio di parità delle parti nel processo ed in violazione del combinato disposto degli artt. 20 e 53 del predetto D.P.R.). Il giudice d’appello ha però anche ritenuto che, a prescindere da ciò che dianzi si è detto, nella specie di causa – pur trattandosi di imposte indirette – avrebbe dovuto anche trovare applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 per effetto della riforma introdotta con il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 17 che prescrive – a mezzo del rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 corrispondente al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 comma 1 un termine (nella sentenza non specificato) per l’iscrizione e la consegna del ruolo, termine che non era stato rispettato.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite in Euro 10.000,00- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e del ricorso incidentale proposto contro il predetto Ministero.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali- dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare o ad essere convenuto nel presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10″.

Con tale motivo d’impugnazione la ricorrente Agenzia si duole della violazione del richiamato art. 10, per essere stata adottata la decisione impugnata nel contesto di un soggetto non passivamente legittimato, laddove sarebbe stata passivamente legittimata esclusivamente la concessionaria per la riscossione che aveva emesso l’avviso di mora qui impugnato.

La doglianza è infondata e deve essere disattesa.

In primo luogo per difetto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente evidenziato se e dove sia già stata sollevata nei pregressi gradi di merito la questione della legittimazione esclusiva della società concessionaria per la riscossione (legittimazione che attiene all’esercizio dei diritti che ne sono il presupposto e che perciò è di genere sostanziale e quindi prospettabile solo ad impulso di parte), per quanto invece risulti manifesto che l’Agenzia ha accettato il contraddittorio giudiziale nei gradi merito,senza postulare di essere estranea al rapporto giuridico dedotto in controversia.

Ma anche in termini di fondatezza, non risultando condivisibile l’assunto teorico sul quale il motivo di impugnazione si fonda.

Infatti, con numerose pronunce questa Corte ha affermato il principio – su cui non vi è ragione per tornare qui ad un riesame – secondo cui:”In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007).

Anche ove la questione fosse stata ritualmente prospettata, quindi, non vi sarebbe comunque dubbio sul fatto che la sentenza di secondo grado sia stata adottata nei confronti del soggetto legittimato a contraddire.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dai D.Lgs. n. 471 del 1997 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, ed infine all’art.2946 e.e.” e si concretizza in due differenti aspetti di censura.

Per un primo aspetto la ricorrente Agenzia si duole del fatto che il giudicante non abbia tenuto conto del “sistema sanzionatorio tributario, introdotto dai D.L. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997”, l’ultimo dei quali ha previsto (con l’art. 25, comma 1) regole nuove ma che operano retroattivamente anche rispetto alle sanzioni commesse anteriormente alla data del 1.4.1998, purchè a tale data non fosse stata ancora irrogata la sanzione, ed in specie (all’art. 17, comma 3) che le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possano essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione o notifica di alcun atto precedente.

Per un secondo aspetto di censura la ricorrente Agenzia richiama la previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (secondo cui la cartella deve essere notificata “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli”) ed evidenzia (in un periodare pieno di continui salti discorsivi) che il giudicante – da una parte – aveva omesso di applicare la predetta nuova normativa (ma non è chiaro quale) e – dall’altra – non aveva considerato che il legislatore non aveva attribuito al mancato rispetto “delle predette limitazioni temporali” alcun effetto decadenziale nonchè infine che il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1 aveva pure modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 sopprimendo l’indicazione dei termini ordinatori per la notifica della cartella, con efficacia “interpretativa”.

Entrambi gli aspetti della complessa censura sono stati inammissibilmente proposti.

Il giudice dell’appello infatti ha preliminarmente evidenziato che la notificazione dell’appello – come atto introduttivo del grado di giudizio – avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53 non già – come era di fatto avvenuto – con la procedura “semplificata” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53.

Detta ratio della decisione, preliminare in senso logico rispetto alle questioni di merito che qui sono oggetto del motivo di impugnazione non può essere considerate equiordinata rispetto alle ulteriori ragioni di rigetto che il giudicante ha ritenuto di dover comunque affrontare e risolvere nel prosieguo della motivazione con un incipit (“a prescindere dal rigetto derivante dall’accoglimento del suddetto rilievo del contribuente”) che rende i successivi argomenti veri e proprio obiter dictum e perciò non autonomamente impugnabili, per difetto di interesse.

In termini si veda, infatti, Cass. Sez. 3. Sentenza n. 15234 del 05/07/2007:”Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello, abbia proceduto comunque all’esame del merito della domanda azionata, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”.

8. Il terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Col il predetto motivo l’Agenzia censura la prima e pregiudiziale delle ratio decidendi su cui si fonda la pronuncia impugnata, e cioè la ritenuta irritualità della procedura di notifica dell’atto di appello, siccome effettuata a termini del D.Lgs. n. 5466 del 1992, art. 16, comma 4 (da parte dell’Ufficio finanziario, a mezzo di proprio messo speciale autorizzato), norma che secondo il giudice di appello non sarebbe applicabile per l’ipotesi della notifica dell’atto di appello, come disciplinato dal menzionato art. 53.

Il motivo di impugnazione è fondato e va accolto.

Ed invero è jus receptum il principio secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione tributaria. Il comma 4 della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell’amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13969 del 12/11/2001).

Non vi è dubbio quindi che il giudice dell’appello abbia errato a ritenere inammissibile l’appello, per il ritenuto vizio della procedura di notificazione, sicchè si impone il rinvio al medesimo giudice di appello, in diversa composizione, affinchè riesamini nel merito le questioni prospettate dall’appellante e provveda anche sulle spese di lite di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della CTR di Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA