Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11730 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017), n. 11730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11745/2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del Responsabile
Contenzioso Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2012/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
1/02/2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2017
dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Equitalia Sud spa ricorre a questa Corte, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto l’appello di S.A. avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 27169 del 22.7.13, infine anch’essa, oltre a Roma Capitale, è stata condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di un’opposizione a cartella esattoriale;
degli intimati solo l’originario opponente notifica controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese con attribuzione;
è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
la ricorrente si duole di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, contestando la legittimità della sua condanna alle spese pur essendo i vizi del procedimento di riscossione ascrivibili esclusivamente all’ente impositore;
il motivo è manifestamente infondato, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, per quanto diffusamente argomentato da Cass. 14125/16 e soprattutto da Cass. ord. 07/02/2017, n. 3154, ovvero da Cass. ord. 06/02/2017, n. 3101, alla cui motivazione per brevità può farsi qui un integrale richiamo;
ne discende quindi il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese processuali del controricorrente, con la chiesta attribuzione;
infine, va pure dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 255,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017