Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11730 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LG COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso

lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PANNOZZO ENRICO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 487/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato OLIVETI per delega dell’Avvocato

PANNOZZO che ha chiesto l’interruzione del procedimento come da

sentenza depositata Tribunale di LATINA sent. 122 – e nel merito si

riporta agli scritti difensivi;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che prende atto

della richiesta formulata dall’Avvocato di parte ricorrente e nel

merito chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LG Costruzioni s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 487/40/09, dep. 12.10.2009) che, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina, ha rigettato l’appello della contribuente. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione della cartella di pagamento notificata ai fini Irpeg, Irap, IVA per gli anni 2002 e 2003 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. La CTR ha in particolare escluso la nullità dell’atto impugnato, proposta in primo grado e reiterata in appello, per il presunto mancato invio della comunicazione di irregolarità che ha ritenuto ritualmente effettuato, come dimostrato dalle interrogazioni presso il sito delle Poste italiane; e ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda volta a prospettare la decadenza dell’atto impugnato in relazione al richiamato mancato invio della comunicazione di irregolarità, in ogni caso necessaria solo laddove esistono incertezze in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione da cui derivi una maggiore imposta e non, come nel caso di specie, attinente a imposte dichiarate e non versate.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

All’udienza di discussione il difensore della ricorrente deposita sentenza dichiarativa di fallimento (Tribunale di Latina, n. 119/2015).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Si rileva preliminarmente che nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili l’art. 299 c.p.c., e segg. e il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 41 (per cui la sussistenza della causa interruttiva – costituita dalla dichiarazione di fallimento della ricorrente – potrà assumere rilievo soltanto rispetto giudizio di rinvio), e nel quale non è consentita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti.

1) Col secondo motivo del ricorso LG Costruzioni s.r.l. deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6), per non avere l’Amministrazione adempiuto all’obbligo di comunicazione di irregolarità formali (c.d. avviso bonario), prima dell’emissione della cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

2) Col terzo motivo si deduce insufficiente motivazione della sentenza in relazione alla doglianza sulla mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione di irregolarità formali da parte dell’Amministrazione, sul presupposto della insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte esposte dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi e conseguentemente liquidate.

3) Il secondo e terzo motivo, che vanno esaminati prioritariamente per ragioni logiche e congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e vanno respinti.

L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è infatti condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori, sussistendo solo in tale ipotesi l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta (Cass. n. 17396 del 23/07/2010; n. 3154 del 17/02/2015). Nel caso di specie tale comunicazione non era dovuta, come congruamente motivato dalla CTR, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, per cui mancava il presupposto della incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione o di evidenti errori che avrebbe imposto l’invio della comunicazione preventiva.

2) Il rigetto degli indicati motivi determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente società deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), ritenendo insufficiente quale prova dell’invio della comunicazione d’irregolarità l’interrogazione del sistema postale, al fine di verificarne la compiuta notifica. Ciò in quanto, come sopra statuito, l’Ufficio non era tenuto, nel caso di specie, ad inviare la suddetta comunicazione.

3) Col quarto motivo si deduce violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 6 e L. n. 241 del 1990, art. 21), per omesso invio della comunicazione di irregolarità prima della notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, trattandosi di adempimento indispensabile, non trovando applicazione nella fattispecie la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, prevalendo su di esso la L. n. 212 del 1990, art. 6, quale legge speciale.

Anche questo motivo è infondato.

L’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6, presuppone la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” in ordine alle quali necessitano chiarimenti; o la produzione, da parte del contribuente, dei documenti mancanti.

Situazione (circostanza) questa non dimostrata nel caso di specie, non potendo la semplice affermazione della presenza di “una pluralità e varietà degli addebiti contestati” – genericamente dedotta, senza alcuna precisazione – rappresentare, come preteso dalla ricorrente, “un indice rivelatore della sussistenza di una evidente incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Invero l’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, recita: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto”. La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell’obbligo dell’invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Deve pertanto affermarsi che, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l’avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’ufficio, con l’atto impositivo controverso, ha soltanto liquidato l’imposta esposta nel Modello Unico e non versata, come si evince dalla sentenza impugnata (v.

Cass. n. 795 del 2011).

4) Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese vengono regolate in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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