Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11730 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16411-2020 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N.

4, presso lo studio dell’Avvocato FARINA MARIA ROSARIA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato COSEANO PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, unitamente ad altri di analogo contenuto, in considerazione delle questioni di diritto di particolare importanza che devono essere decise, per le quali ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5). Ritenuto infatti che vengono in rilievo:

a) la questione dei limiti di sindacabilità giudiziale della “clausola discrezionale” di cui all’arti 7 Reg.UE 2013/604 (già “clausola di sovranità” nel previgente Regolamento), da esaminarsi anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 23/1/2019, C-661/17, sulla quale sono intervenute alcune pronunce di questa Corte (Sez. L, n. 26603 del 23/11/2020, Rv. 659627 – 01; Sez. 1, n. 23724 del 28/10/2020, Rv. 659437 – 01, conforme anche 23727/2020; Sez. L. n. 29447 del 23/12/2020; Sez.1, ord. interl. 23911 del 29/10/2020);

b) la questione relativa ai presupposti e ai limiti della deduzione di “carenze sistemiche” del sistema di accoglienza e asilo dello Stato membro destinatario del trasferimento, in deroga al principio della fiducia reciproca fra Stati (mutual trust) e alla presunzione (relativa) di adeguatezza, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento 2013/604 e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, anche alla luce della sentenza della Corte giustizia UE del 19/03/2019, n. 163 (Sez. 1, n. 23584 del 27/10/2020, Rv. 659239 – 01; Sez. un., n. 8044 del 30/03/2018);

c) la questione della rilevanza e della possibilità di far valere, altrimenti che con il ricorso agli strumenti di impugnazione dinanzi ai giudici del Paese di ritrasferimento, eventuali vizi procedurali della specifica procedura che ha riguardato il richiedente asilo in quel Paese (Sez. 1, n. 23584 del 27/10/2020, Rv. 659239 – 01)

d) la possibilità di invocare a sostegno di un motivo di impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino inerente alla domanda di protezione internazionale (istituto armonizzato del diritto dell’Unione) il diritto alla protezione umanitaria o altro istituto complementare di diritto nazionale, che configura questione nuova non esaminata in precedenza nella giurisprudenza della Corte;

e) la possibilità di invocare, in sede di impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino, indipendentemente dalla denuncia di eventuali carenze sistemiche, il divieto di respingimento (refoulement) con riferimento ai rischi di rimpatrio del richiedente asilo verso il Paese di origine e non già con riferimento ai rischi connessi al respingimento nello Stato membro destinatario del trasferimento (c.d. refoulement indiretto), anch’essa questione non esaminata in precedenza nella giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

Rinvia alla pubblica udienza della Prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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