Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1173 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA.TEX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera 31, presso gli

avv.ti RUSSO CORVACE Giuseppe e Giuseppe Pizzonia, che la

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 21, n. 332/21/01 del 23 aprile 2001,

depositata il 6 settembre 2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale, che

ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso e il controricorso;

Rilevato che questa Corte con ordinanza n. 17589/08 ha sospeso il giudizio chiedendo alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee una pronuncia interpretativa a norma dell’art. 234 del Trattato;

Preso atto che nelle more, l’Amministrazione ha provveduto ad annullare in via di autotutela gli avvisi di rettifica di cui è causa, disponendo, altresì, il rimborso di quanto medio tempore corrisposto;

Vista l’istanza con la quale le parti dichiarano concordemente di non avere più interesse alla prosecuzione della causa e di rinunciare l’una al ricorso proposto ed accettare l’altra la relativa rinuncia con la compensazione delle spese;

Ritenuto che debba essere revocata l’ordinanza n. 17589/08 con la quale era stata chiesta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee una pronuncia interpretativa a norma dell’art. 234 del Trattato;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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