Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1173 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30114-2014 proposto da:

R.A., PESCHERIA DA PIERINA SNC DEI FRATELLI P. E C,

P.E., P.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

avverso la sentenza n. 2338/2014 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa MARIA CASTORINA ROSARIA;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Società Pescheria di Pierina s.n.c. del Fratelli P. E C un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, notificato anche ai soci P.O., P.E. e R.A. con i quali l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base di accertamenti bancari eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sui conti dei soci.

Impugnati gli avvisi da parte della società e dei soci, la Ctp di Brescia, previa riunione, con sentenza n. 117/6/11 li accoglieva.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 2338/14 depositata il 5.5.2014 lo accoglieva affermando la legittimità degli accertamenti bancari svolti nei confronti dei soci, non essendo adeguatamente giustificate le movimentazioni.

Avverso la sentenza della CTR la Società Pescheria di Pierina s.n.c. del Fratelli P. E C e i soci P.O., P.E. e R.A. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, i ricorrenti

deducono la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio di cui agli artt. 101 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è fondata.

Dall’avviso di accertamento e dalle difese dell’Agenzia delle Entrate si evince che l’ufficio ha ritenuto che P.V. fosse di fatto “socio occulto” nonchè il reale gestore della società e che le entrate suddette relative ai c/c intestati allo stesso erano da considerarsi quali ricavi della società accertata, avendo l’Ufficio dimostrato, il collegamento diretto con la società stessa.

Questa Corte rileva che i due gradi di giudizio di merito si sono svolti senza la partecipazione di P.V., quale preteso socio occulto ed amministratore di fatto della società.

Per consolidato indirizzo di questa Corte, ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 5119 del 2004, Cass. n. 4226 del 1991), poichè esso ricorre non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005), come avviene, appunto, quando sia controversa la configurabilità di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria (Cass. n. 14387 del 2014; Cass. n. 23261 del 2018).

Una volta accertata la qualità di socio, vale poi il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e del soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno del soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075 del 2014).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione., del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsork necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Va dunque dichiarata la nullità dell’intero giudizio, assorbiti gli altri motivi dedotti, con rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia.

Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione della rilevabilità di ufficio della questione e della informale non contestazione dell’Agenzia che non ha depositato controricorso, essendosi limitata a costituirsi al solo fine dell’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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