Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1173 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1173 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALETTI Clotilde, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Eugenio Antonio Correale, con domicilio eletto in Roma presso la dott.ssa Mercedes Correale, via Val Pusteria, n. 22/15;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 6
agosto 2012 (R.G.N. 357/2012 V.G.).

Data pubblicazione: 21/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Rita Gradara, per delega dell’Avv. Eugenio An-

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
l. – La ragioniera Clotilde Saletti ha proposto reclamo
innanzi al Tribunale di Milano avverso la decisione assunta
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 20 aprile 2011, con cui era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso la delibera del l °
luglio 2010 del Consiglio dell’Ordine di Milano che non aveva
accolto la sua domanda di “reiscrizione” all’albo.
A sostegno del reclamo, la Saletti ha dedotto di essere
stata iscritta all’albo dei ragionieri di Milano dal 1961 al
1999, a seguito di abilitazione professionale conseguita nel
1960; di avere rinunciato all’iscrizione al predetto albo per
le condizioni imposte dalla normativa regolante la Cassa previdenza ragionieri; di ritenere il suo diritto alla reiscrizione operativo per la continuità motivata dall’avvenuta fusione dell’albo dei dottori commercialisti e dell’albo dei ragionieri.

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tonio Correale;

Il Tribunale ha respinto il ricorso evidenziando che,
quando la rag. Saletti aveva formulato domanda di iscrizione
all’albo unico, ella non era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 36 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costitu-

contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005,
n. 34), rappresentati dalla laurea specialistica o
dall’attestazione di abilitazione alla professione di dottore
commercialista.
2.

– Questa pronuncia è stata confermata dalla Corte

d’appello con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, sul rilievo che i requisiti per
l’iscrizione sono disciplinati secondo la normativa vigente
all’epoca in cui la domanda è stata formulata e che il caso
non è contemplato dalla disciplina transitoria recata dal
d.lgs. n. 139 del 2005, dove è previsto che confluiscono nel
nuovo albo mantenendo la pregressa anzianità solo coloro che
alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nei rispettivi
albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
3.

– Per la cassazione della sentenza della Corte

d’appello la Saletti ha proposto ricorso, con atto notificato
il 7 novembre 2012, sulla base di quattro motivi.
L’intimato Consiglio nazionale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

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zione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una
memoria illustrativa.

Considerato In diritto
1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 36 del

ficato, e della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34) si deduce che erroneamente il giudice del merito ha valutato la domanda di “reiscrizione” della ricorrente secondo le prescrizioni dettate a regime dall’art. 36 del d.lgs. n. 139 del 2005
per chi si iscrive per la prima volta. La conclusione alla
quale è pervenuta la Corte d’appello comporterebbe una disparità di trattamento tra il professionista che si sia cancellato prima dell’istituzione dell’albo unificato rispetto a chi
si cancella oggi.
Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 3 della legge delega n. 34 del 2005 e degli
artt. 58, 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005) la ricorrente sostiene: che le nuove modalità di formazione sono state
richieste solo per i nuovi iscritti, non già per chi avesse
già conseguito l’abilitazione secondo le regole vigenti al momento in cui per la prima volta si è iscritto; che unico presupposto per la reiscrizione è il conseguimento
dell’abilitazione professionale in conformità al previgente
ordinamento; che le nuove norme non richiedono che chi già era
iscritto dimostri di avere ottenuto l’abilitazione secondo le

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d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, istitutivo del nuovo albo uni-

regole vigenti, bastando che l’abilitazione sia stata conseguita, anche se secondo le regole antecedenti.
Il terzo motivo ed il quarto motivo (omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e de-

del d.lgs. n. 139 del 2005) si dolgono che la sentenza impugnata abbia equiparato la reiscrizione ad una domanda di nuova
iscrizione.
2. – I quattro motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
2.1. – Dando attuazione alla legge delega n. 34 del 2005,
il d.lgs. n. 139 del 2005 ha unificato l’Ordine dei dottori
commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali
nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed ha costituito, presso ciascun Ordine territoriale,
l’albo dei commercialisti e degli esperti contabili.
Ai sensi dell’art. 34 del citato d.lgs., l’albo è diviso
in due sezioni: la sezione A, che raggruppa i commercialisti,
e la sezione B, relativa agli esperti contabili.
La nuova disciplina stabilisce, a regime, i requisiti per
l’iscrizione nell’albo (art. 36). Per l’iscrizione dei dottori
commercialisti nella sezione A è, tra l’altro, necessario: (a)
essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree
specialistiche (magistrale) in scienza dell’economia, ovvero
nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in

cisivo per il giudizio; violazione degli artt. 58, 60, 61 e 62

scienze economiche aziendali, ovvero delle lauree rilasciate
dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai
decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e (b) avere superato l’esame

dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in
cui l’esame è stato sostenuto. Per l’iscrizione degli esperti
contabili nella sezione B i requisiti professionali richiesti
sono: (a) il possesso di una laurea nella classe delle lauree
in scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella
classe delle lauree in scienze economiche; (b) il superamento
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione, secondo le norme ad esso relative.
Le norme transitorie del d.lgs. n. 139 del 2005 disciplinano la confluenza nella sezione dell’albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Ai
sensi dell’art. 61, infatti, “coloro che alla data del 31 diceàbre 2007 sono iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella sezione A commercialisti dell’albo di cui
all’articolo 34, conservando rispettivamente l’anzianità della
precedente iscrizione”; e “agli iscritti nella sezione A, già
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, spetta il titolo di ‘dottore commercialista’”, mentre “agli iscritti nella

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di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di

sezione A, già iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, spetta il titolo di ‘ragioniere commercialista’”.
La disciplina transitoria è completata da una norma sui
diritti quesiti. Secondo l’art. 62 del d.lgs. n. 139 del 2005,

A

commercialisti dell’albo:
– coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità del previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti
all’albo;
– coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità di quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 (Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri
e periti commerciali), e dal decreto del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
8 ottobre 1996, n. 622 (Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale), e che, alla medesima data, non risultino iscritti all’albo.
2.3. – Da tanto consegue che il ragioniere, privo di laurea, che abbia ottenuto, come nella specie, l’abilitazione
professionale nel 1960 e che non sia iscritto, alla data del

infatti, possono fare domanda di iscrizione nella sezione

31 dicembre 2007, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali per averne chiesto, in epoca precedente (nel 1999),
la cancellazione volontaria, non ha titolo per essere iscritto
all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

ga conferita con la legge n. 34 del 2005: né in base alla disciplina a regime, difettando il requisito della laurea specialistica e del superamento dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista (art. 36 d.lgs. cit.); né secondo la disciplina
transitoria, giacché la continuità di iscrizione nel nuovo albo è assicurata ai ragionieri che alla data del 31 dicembre
2007 siano iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, e perché la salvaguardia dei “diritti quesiti” è
prevista unicamente in favore di coloro che, pur non iscritti
nell’albo, alla predetta data abbiano conseguito
l’abilitazione professionale in conformità del previgente ordinamento della professione di dottore commercialista o abbiano conseguito l’abilitazione professionale in base a quanto
disposto, anche in via transitoria, dalla legge n. 183 del
1992, in tema di modifica dei requisiti per l’iscrizione
all’albo dei ragionieri e periti commerciali. Né, così interpretati, gli artt. 36, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005 si
pongono in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, giacché – fermo

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istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 in attuazione della dele-

restando che, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha ampia possibilità di
scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria, con il
limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e

principio di eguaglianza – chi non è iscritto nell’albo e non
esercita l’attività professionale, avendo conseguito la relativa abilitazione in un tempo remoto, non a ridosso della disciplina di riforma, non vanta un affidamento ragionevole
all’immutabilità dell’assetto regolatore di quel determinato
ordinamento professionale.
3. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 giugno
2013.

della palese irragionevolezza che darebbe luogo a lesioni del

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