Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1173 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11491/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

VIBERTI S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO PASTA, EMILIO

SELLITTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/10/2012 R.G.N. 153/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato SELLITTI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1032/2012, la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello proposto dalla VIBERTI srl avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la condanna dell’INPS alla restituzione del 90% dei contributi versati nel triennio 1995-1997 in quanto impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90. La Corte in riforma di tale sentenza condannava l’Istituto a rimborsare all’appellante la somma di Euro 356.533,65 oltre interessi di legge e spese processuali.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che il D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 – che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche ai contributi previdenziali e, sotto altro ma connesso profilo, considerava che non potevano distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei contributi e quella di coloro che, come l’azienda in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS, affidandosi a quattro motivi di censura. Resiste la Viberti s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E. nonchè delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater e sotto il profilo processuale in connessione con la disciplina comunitaria retro cennata dell’art. 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario.

2. Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, in relazione alla decorrenza degli interessi legali sulle somme da rimborsare individuata dalla Corte torinese dalla data di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio e non come avrebbe dovuto in base alla normativa citata, dopo che sono trascorsi 120 giorni dalla stessa data.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 84 Cost. e della L. n. 17 del 2007, art. 3-quater, di conv.ne del D.L. n. 300 del 2006, per non aver riconosciuto preclusivo ai fini del riconoscimento del diritto l’eccepito esaurimento dello stanziamento fissato dal legislatore.

4. Con il quarto motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte riconosciuto il diritto al rimborso di una somma maggiore del dovuto e di quella domandata dalla stessa impresa.

5. Il primo motivo di ricorso, avente portata assorbente, deve ritenersi fondato.

L’esame della censura richiede una breve ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com’è noto, la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7-bis (conv. con L. n. 22 del 1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell’importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994”, fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte Cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, rileva invece la decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016); ed è appena il caso di ricordare che, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorchè l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C-199/06).

Tanto premesso e rilevato che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 13458 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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