Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11729 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7346/2019 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro

Praticò, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Torino, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa il 17-07-2018 il Giudice di Pace di Torino ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di A.E., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Torino, emesso in data 11/01/2018 e notificato in data 11/01/2018, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, preso atto del sopravvenuto decreto di annullamento in autotutela in data 15-1-2018 del provvedimento opposto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti della Prefettura di Torino, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei principi in materia di soccombenza virtuale perchè il Giudice di Pace di Torino, nel dichiarare cessata la materia del contendere in ragione all’annullamento dell’atto impugnato, in autotutela, da parte della stessa pubblica amministrazione, avrebbe dovuto condannarla alle spese di lite in quanto, la Pubblica amministrazione (che aveva riconosciuto le ragioni del ricorrente) era da considerarsi virtualmente soccombente, e quindi tenuta a rifondere le spese cui aveva costretto la parte determinandola ad agire in giudizio con per opporsi a un atto illegittimo”. Si duole il ricorrente della mancata statuizione in ordine alla rifusione in suo favore delle spese di lite, affermando che nel giudizio di primo grado non si era avvalso del patrocinio a spese dello Stato e chiedendo, nelle conclusioni, la distrazione delle relative spese in favore del difensore procuratore del ricorrente in quel giudizio. Assume che sia stato violato il principio della soccombenza virtuale e che il provvedimento di annullamento in autotutela di data 15-1-2018 del decreto di espulsione opposto non gli era stato notificato, nonostante egli fosse facilmente reperibile in quanto trattenuto presso il CPR di Torino, sicchè era stato costretto ad impugnare, con ricorso dell’8-2-2018, il decreto di espulsione.

2. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, il giudice, nel regolare le spese dell’intero giudizio, deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale (tra le tante Cass. n. 30857/2018).

2.2. Nel caso di specie dall’ordinanza impugnata non risulta che il provvedimento del Prefetto di data 15-1-2018 emesso in sede di autotutela, con cui è stato revocato il decreto di espulsione opposto in primo grado e da cui è conseguito il difetto di interesse ad agire e a contraddire delle parti, sia stato comunicato al ricorrente prima che lo stesso proponesse l’impugnazione del decreto di espulsione avanti al Giudice di Pace di Torino. Nè risulta, invero, motivata la statuizione con cui il Giudice di Pace ha disposto “Nulla in punto spese”.

Ciò posto, ricorre la denunciata violazione del principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, poichè, in assenza di prova, incombente sulla Prefettura, della comunicazione della revoca del decreto di espulsione in data anteriore alla proposizione del ricorso diretto ad impugnare quel decreto, l’iniziativa giudiziaria del ricorrente, promossa in data 8-2-2018, era da ritenersi, in allora, giustificata.

Il ricorrente afferma di non essersi avvalso in primo grado del patrocinio a spese dello Stato, mentre dichiara di essersene avvalso nel presente giudizio di legittimità, e nelle conclusioni del ricorso è chiesta la distrazione delle spese di giudizio di primo grado a favore del difensore procuratore del giudizio di merito (pag. n. 6).

Occorre precisare che, secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso (Cass. n. 2667/1969 e Cass. n. 16244/2019). Nel ricorso che si sta scrutinando sono testualmente riportate le conclusioni rassegnate nel ricorso avverso il decreto di espulsione (pag. 3) e non risulta formulata la richiesta di distrazione, che viene, invece, espressa solo nelle conclusioni del ricorso per cassazione (pag. 6 già citata).

L’istanza di distrazione delle spese a favore del difensore procuratore del giudizio di merito non può, pertanto, essere accolta, difettando di autosufficienza la deduzione circa la rituale formulazione della relativa istanza nel giudizio di merito e, anzi, risultando la suddetta deduzione in contrasto con il tenore delle conclusioni rassegnate in primo grado, come riportate nel ricorso per cassazione.

3. In conclusione, il ricorso è accolto nel senso precisato, l’ordinanza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Prefettura di Torino alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’Erario, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al presente giudizio, della quale si dà atto nel ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, condanna la Prefettura di Torino alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 100 per esborsi, nonchè condanna la Prefettura di Torino alla rifusione in favore dell’Erario delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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