Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11729 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. un., 14/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio Edifar, domiciliato in Roma, via degli Avignonesi 5, presso

l’avv. Abbamonte A., che lo rappresenta e difende unitamente agli

avv. M. Piscitelli e C. Corduas, come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, domiciliato in Roma, via Denza 50/b, presso l’avv.

L. Laurenti, rappresentato e difeso dall’avv. Ferrari F. M., come da

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli,

domiciliato in Roma, via Reggio Calabria 6, presso l’avv. N.

Bultrini, rappresentato e difeso dall’avv. R. Marciano, come da

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Presidente del Consiglio dei ministri;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2008 della Giunta speciale per le

espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli, depositala il 26

febbraio 2008;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Abbamonte, per il ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, e avv. Marciano per l’IACP Napoli,

che ne ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli si è pronunciata sulle domande proposte dall’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli per il pagamento delle indennità di occupazione legittima e di espropriazione di un fondo di sua proprietà, occupato nel 1985 dal Consorzio Edifar per delega del Sindaco di Napoli, nell’ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale a norma della L. n. 219 del 1981.

La Giunta speciale ha così deciso:

a) ha rigettato le domande proposte nei confronti del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente al concessionario Consorzio Edifar;

b) ha dichiarato improcedibile, perchè proposta in mancanza di decreto d’espropriazione, la domanda di liquidazione della relativa indennità;

c) ha determinato l’indennità di occupazione legittima con riferimento al valore attuale dell’immobile, liquidandola in Euro 34.172,21, con gli interessi legali su ciascuna annualità, e ha condannato il Consorzio Edifar a depositarne l’importo.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Edifar e propone cinque motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resi stono con distinti controricorsi il Comune di Napoli e l’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli. Non ha spiegato difese invece la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dato conto di un’eccezione del Comune di Napoli, che deduce l’inammissibilità del ricorso nel quale vengono proposte contestualmente in un unico motivo censure di violazione della legge e per vizi della motivazione in fatto, con la conseguente formulazione di quesiti multipli.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020, m.

6053/8). Mentre nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero io ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652, m. 602972).

Ciò non esclude tuttavia l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (Cass., sez. 1^, 18 gennaio 2008, n. 976, m.

601303). Sicchè è possibile che uno stesso articolato motivo di impugnazione si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stata, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770, m. 607547).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla sua eccezione di esclusiva legittimazione passiva del Comune di Napoli.

Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di prendere in considerazione la direttiva n. 16 del 1983, con la quale l’amministrazione comunale aveva esonerato i concessionari dal pagamento delle indennità di espropriazione di beni immobili appartenenti allo Stato o allo stesso comune.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come risulta dalla stessa prospettazione del ricorrente, la direttiva comunale invocata si riferirebbe esclusivamente ai beni immobili appartenenti allo Stato o al comune di Napoli. Mentre nel caso in esame è indiscusso che i beni controversi erano di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli, ente pubblico non economico evidentemente non identificabile nè con lo Stato nè con il comune di Napoli.

Sicchè il dedotto vizio di motivazione attiene a fatto del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla sua eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli.

Sostiene che, essendo stata realizzata l’opera pubblica entro il termine di scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, il proprietario del fondo avrebbe potuto far valere solo il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativi, peraltro prescritto, e non anche il diritto all’indennità di occupazione legittima.

Il motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che al proprietario dell’immobile oggetto di occupazione apprepriativa compete sia il risarcimento del danno per la perdita del bene sia l’indennità di occupazione legittima (Cass., sez. 1^, 11 dicembre 2009, n. 22966, m. 610890).

4. Il terzo e il quarto motivo, che attengono entrambi ai criteri di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, vanno esaminati congiuntamente, e, in quanto propongono criteri alternativi di liquidazione dell’indennità.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13.

Lamenta che l’indennità di occupazione legittima sia stata determinata con riferimento al valor venale dell’immobile al momento della liquidazione anzichè con riferimento al valore venale dell’immobile al momento della realizzazione dell’opera pubblica, che comportò l’irreversibile trasformazione del fondo.

Con il quarto motivo deduce in via subordinata ancora violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. e della L. n. 2692 del 1885, artt. 12 e 13, lamentando che l’indennità di occupazione non sia stata determinata con riferimento al valore del bene per ciascuno anno di occupazione.

Il terzo motivo è infondato; fondato è invece il quarto.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, il diritto all’indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è a ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di riferimento, che è quello del valore venale attuale del bene, passibile nel tempo di variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di riferimento. “Ne consegue che, se la determinazione monetaria del valore venale de bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo delle occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive cadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione fondata anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo. Tuttavia, la diversità tra la data di effettiva valutazione dell’immobile e quella di maturazione del diritto a percepire l’indennizzo per la scadenza dell’annualità di occupazione legittima non rende censurabile la liquidazione di detto indennizzo, ove non si dimostri un apprezzabile divario del valore del bene in tali rispettivi momenti” (Cass., sez. 1^, 27 luglio 2007, n. 16744, m. 600839, Cass., sez. 1^, 16 settembre 2009, n. 19972, m.

610574).

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che il valore venale del bene abbia subito variazioni rilevanti nel corso dell’occupazione, iniziata nel 1985. E questa deduzione è certamente plausibile, anche considerando il solo decennio dal 1996 al 2006, che i giudici del merito hanno ritenuto rilevante, in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto all’indennità per l’occupazione relativa agli anni precedenti.

Sicchè risulta totalmente carente di motivazione sul punto la sentenza, che non ha affatto considerate la possibilità di una variazione del valore del bene, neppure per escluderla.

5. Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce ancora violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13.

Lamenta che l’indennità di occupazione legittima sia stata determinata con riferimento al valore venale del bene, anzichè con riferimento agli indici medi relativi all’intera zona omogenea, pur trattandosi di area destinata a verde inclusa in un piano per l’edilizia economica e popolare.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’edificabilità del fondo deve necessariamente essere commisurata ad indici “medi” di fabbricabilità riferiti (o riferibili) all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, nel senso che, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee, l’adozione del metodo analitico – ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità (che è riferito alle singole aree specificamente destinate all’edificazione privata) e che, invece, postulando l’esercizio concreto dello ius aedificandi che l’area sia urbanizzata e, che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, si debba prescindere come dal fatto che l’area sia (eventualmente) destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità, parcheggi) non potendo l’edificabilità essere vanificata dalla utilizzatalità non strettamente residenziale, così dalla maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni di piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture, di guisa che tutti i terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengano a percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria “media” di tutto il comprensorio, ovvero dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale che sia frutto del rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato” (Cass., sez. 1^, 29 novembre 2006, n. 25363, m. 593279, Cass., sez. un., 21 marzo 2001, n. 125, m. 544 961, Cass., sez. 1^, 16 maggio 2006, n. 11477, m. 590405, Cass., sez. 1^, 16 giugno 2006, n. 13958, m. 590694).

“Nel caso in esame i giudici del merito hanno fatto riferimento al valore delle aree pertinenziali delle abitazioni quali parcheggi ed aree a verde”.

Sicchè il criterio di valutazione adottato non è censurabile, non essendo riferito all’indice fondiario di edificabilità, bensì al valore di mercato delle aree utilizzabili esclusivamente con destinazione pertinenziale.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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