Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11729 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06533/2016 R.G. proposto da:

C.M., N.A.T., da considerarsi, in difetto

di elezione di domicilio in Roma, domiciliati ex lege presso la

CORTE DI CASSAZIONE in ROMA, PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO BALDASSARRI;

– ricorrenti –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1304/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– N.A.T. e C.M. ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Firenze ha rigettato – ma con diversa motivazione – il loro appello contro la reiezione, da parte del tribunale di Pistoia, della loro domanda di annullamento di un decreto di trasferimento di un bene immobile staggito ai loro danni ed aggiudicato a F.F., domanda fondata sull’adduzione della sussistenza di una fattispecie di aliud pro alio;

l’intimato non espleta attività difensiva in questa fase.

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso – in disparte i seri dubbi sulla sua ammissibilità per la carenza di elementi sullo sviluppo del processo di primo grado e di quelli indispensabili ai fini dell’inquadramento della fattispecie, quali la data e le modalità di instaurazione del contraddittorio e soprattutto le tesi difensive ivi sviluppate dagli odierni ricorrenti ed eventualmente dalle controparti – è manifestamente infondato;

può, a tal fine, qui bastare un richiamo a quanto sul punto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza 02/04/2014, n. 7708 (e quindi fin da prima della pronuncia della sentenza qui gravata), confermata successivamente (v., ad es., Cass. 29/01/2016, n. 1669): in base alla quale anche l’ipotesi del c.d. aliud pro alio, soprattutto poi per chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo (quale senza alcun dubbio è il debitore esecutato e, quindi, quali sono gli odierni ricorrenti), va fatta valere nelle forme dell’art. 617 c.p.c., sia pure decorrendo il relativo termine dalla conoscenza del vizio o della difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto; ma occorrendo allora, per l’opponente, allegare e provare gli elementi per fondare la tempestività della relativa opposizione agli atti esecutivi ed all’interno del processo esecutivo in cui il decreto di trasferimento è stato emesso: ciò che invece è, con ogni evidenza, mancato nella fattispecie;

il ricorso va quindi rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimato;

va poi dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo: Cass. 14/03/2014, n. 5955 – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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