Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11728 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EL.DA. DI RISSO ROBERTO & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

dei Condotti n. 9, presso lo studio dell’avv. Morigi Enrico, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Corrado Magnani;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 15^, n. 85 del 14 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.4.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la società ricorrente, l’avv. Corrado Magnani;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propone ricorso per cassazione contro sentenza di appello, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei suoi soli confronti, ne aveva respinto l’impugnazione avverso decisione di primo grado, a sua volta, reiettiva del ricorso opposto ad avviso di accertamento irpef, ilor e iva, per l’anno 1995.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato, il 12.7.2006, in relazione a sentenza notificata il 28.4.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione promosso dalla società contribuente è ammissibile.

In proposito, occorre premettere che le SS.UU. di questa Corte (cfr.

Cass. 17352/09) hanno puntualizzato che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà (ed, anzi, l’onere), anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e che, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purchè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Ciò posto, deve osservarsi che la fattispecie concreta risulta paradigmaticamente aderente al riportato principio, essendo caratterizzata dal tempestivo avvio del procedimento notificatorio e dal suo sviluppo attraverso un primo tentativo di notificazione (attuato il 23.6.2006, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza) non andato a buon fine per l’intervenuto trasferimento della sede dell’Agenzia, ed un secondo tentativo, posto in essere in tempi contenuti e perfezionatosi con successo il 12.7.2006.

Approfondendo il tema della controversia, va rilevato che – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto accertamento a carico di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, si deve, prioritariamente, rilevare la pretermissione dei soci, liticonsorti necessari.

Le SS.UU di questa corte (cfr. sent. 14815/08), hanno, infatti, affermato che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò in quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’ obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”:

La riscontrata violazione del suindicato litisconsorzio necessario ed originario – che, in ipotesi (quale quella oggetto del presente giudizio) di atto di accertamento unico per ilor ed iva, coinvolge anche la controversia relativa a quest’ultima imposta: cfr. Cass. 12.236/10) – comporta la nullità dell’intero giudizio, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado; la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Savona, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU..

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Savona;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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