Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11728 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06306/2016 R.G. proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.

CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA TITONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO MARZOCCO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., quale impresa designata in nome e per conto della

CONSAP – Convenzioni dei servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada

– C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.A. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Bari ha rigettato il suo appello avverso il rigetto della sua domanda di condanna dell’impresa designata per il FGVS – all’epoca, la RAS ass.ni, cui poi è succeduta la Allianz ass.ni spa – per il risarcimento di ingenti danni (almeno Euro 1.009.721,00) da sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto;

resiste con controricorso l’intimata;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è articolato su di un motivo rubricato testualmente “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5. Confusione e travisamento di elementi univoci. Contraddittoria motivazione di un punto decisivo”; ma, all’evidenza, esso:

– in primo luogo, viola l’art. 366 c.p.c., n. 3, non dando adeguato conto dello svolgimento del processo con l’indicazione almeno sommaria delle tesi contrapposte delle parti e delle ragioni delle decisioni dei giudici di merito;

– prospetta un vizio non sussumibile entro la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di certo non nel testo oggi applicabile, a tutto concedere essendo prevista la contraddittorietà della motivazione quale motivo di censura soltanto prima della novella del 2012;

– ancora, mira con tutta evidenza a censurare la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito: ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento di questa Corte, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

– infine, i documenti e gli elementi istruttori che si assumono o prospettano pretermessi o travisati non sono trascritti in ricorso, neppure indicandovisi le sedi processuali di produzione e di riferimento, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, soccombente, condannato alle spese del giudizio di legittimità, dandosi pure atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo: Cass. 14/03/2014, n. 5955 – della sussistenza dei presupposti per la applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,. comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA