Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11727 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Digione

n. 2, presso lo studio dell’avv. Salvalaio Maurizio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Giacomini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sez. 6^, n. 6 del 5 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.4.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente propose ricorsi avverso avvisi di accertamento irpef, per gli anni 1885, 1996 e 1997, emessi dall’Agenzia, in applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito di cui al D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989; ciò sulla base del numero degli addetti alla lavorazione, del numero complessivo delle ore impiegate nella lavorazione, della tariffa oraria stabilita dall’associazione di categoria, dell’ubicazione dell’azienda, delle strumentazioni e attrezzature specifiche, dei costi dei materiale e delle utenze.

A fondamento dei ricorsi il contribuente deduceva l’illegittimità del metodo di determinazione dei ricavi fondato sull’acritica automatica applicazione dei parametri e del tutto svincolato dalla sua specifica situazione lavorativa, con particolare riferimento all’infortunio subito nel (OMISSIS), che aveva comportato, oltre che un periodo di inattività, invalidità permanente nella misura del 20%.

L’adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li accolse in parte, ma, in esito agli appelli principali del contribuente ed incidentali dell’Agenzia, la commissione regionale – rigettando i primi ed accogliendo i secondi – riaffermò la piena legittimità degli accertamenti.

I giudici del gravame affermarono, in particolare, che – a fronte della legittimità della procedura di accertamento posta in essere e della consistenza degli elementi presuntivi offerti dall’Agenzia, che trovavano, peraltro, conforto nella risultanze della documentazione contabile – il contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare la prova presuntiva posta a base dell’accertamento.

Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente – deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 – L. n. 154 del 19989, art. 12” – censura la decisione impugnata per non aver considerato che l’Agenzia ha proceduto ad un’applicazione meramente automatica dei coefficienti e del tutto svincolata dalla sua specifica situazione lavorativa. A tale riguardo, richiama, in particolare, la circostanza dell’infortunio subito nel (OMISSIS), che aveva comportato un’invalidità permanente nella misura del 20%.

Il ricorso va disatteso.

Al riguardo, occorre premettere che le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato (cfr. sent. 26635/09) che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza – non derivando automaticamente dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – scaturisce, in esito a contraddittorio (da attivarsi obbligatoriamente), se, in tale sede, il contribuente offra elementi ritenuti inidonei a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dell’assoggettabilità agli standards e, come tali, giustificati nella motivazione dell’accertamento, suscettibile di vaglio giurisdizionale.

Tanto premesso, occorre osservare che – mentre la decisione impugnata afferma che, a fronte della legittimità (in questa sede incontestata) dell’eseguita procedura di accertamento e dell’inidoneità degli elementi offerti dal contribuente al superamento della presunzione posta a base dell’atto impugnato (essendo questa decisivamente confortata dalle risultanze della documentazione contabile, con specifico riferimento all’analisi comparativa tra i prezzi di acquisto dei pezzi di ricambio e quelli indicati nelle fatture attive, la tempistica delle fatture emesse ed allegate e l’assoluta mancata produzione di ricevute fiscali) – il contribuente sì è limitato ad opporre, del tutto acriticamente, l’invalidità relativa al pregresso infortunio, già dedotta e ritenuta dal giudice del merito inidoneo ad incidere sulla sua capacità di reddito d’impresa, nelle annualità in contestazione, alla luce dell’analitica valutazione delle complessive risultanze processuali. Deve, peraltro, considerarsi che, in tal modo, il contribuente è, per un verso, incorso in difetto di autosufficienza del ricorso e, per l’altro, in inammissibile sindacato di fatto sull’accertamento del giudice del merito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, il contribuente va condannato ai pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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