Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11727 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13016/2015 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CIVININI 12,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SPINGARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CRISTIANO ANNIBALI;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ATAC SPA, in persona del suo legale rappresentante Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10344/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– A.R. nel 2006 convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la Trambus s.p.a. (in seguito, ATAC s.p.a.) e la Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un infortunio, occorsole nel discendere da un autobus in servizio pubblico di proprietà della società convenuta;

– il Giudice di pace con sentenza 3 maggio 2011 n. 3063 accolse la domanda;

– il Tribunale di Roma, adito dall’ATAC, con sentenza 10 maggio 2016 n. 10344 accolse il gravame e dichiarò prescritto il diritto, ritenendo applicabile il termine di prescrizione annuale previsto in tema di contratto di trasporto dall’art. 2951 c.c.;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.R., con ricorso fondato su due motivi; hanno resistito sia l’ATAC che Le Assicurazioni di Roma.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo di ricorso è impugnata la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto incompetente ratione valoris il Giudice di pace, per essere competente il Tribunale;

– il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di interesse; infatti, anche a ritenere che il Tribunale avesse errato nel dichiarare l’incompetenza per valore del Giudice di pace, avrebbe dovuto comunque decidere la causa nel merito, come ha fatto; pertanto l’eventuale errore sulla competenza commesso dal Tribunale non produce alcun effetto;

– col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda da essa proposta come contrattuale, e di conseguenza nell’avere applicato la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c.; deduce che essa aveva inteso invocare la responsabilità aquiliana dell’ATAC e si sarebbe dovuta perciò applicare la prescrizione quinquennale;

– il motivo è fondato;

– con l’atto di citazione A.R. aveva dedotto di avere patito lesioni personali in conseguenza dell’infortunio; circostanza astrattamente idonea ad integrare gli estremi del reato di lesioni colpose;

– pertanto, sia che si volesse qualificare la domanda attorea come contrattuale, sia che la si volesse qualificare come fondata sulla responsabilità aquiliana, il Tribunale avrebbe dovuto tanto nell’uno, quanto nell’altro caso applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, a nulla rilevando che la querela non fosse stata sporta (Sez. U., Sentenza n. 27337 del 18/11/2008), pacifico essendo nella giurisprudenza di questa corte che il più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, va riferito sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purchè sia considerato dalla legge come reato (Sez. U., Sentenza n. 1479 del 18/02/1997);

– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio

2017

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