Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11727 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5352/2015 proposto da:

MARROIMPRESA SAS DI G.D. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO POZZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO

TASCO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4927/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TASCO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per dichiararsi la nullità

dell’intero giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica compendiata nel processo verbale di constatazione del 23.10.2010, la Direzione regionale della Agenzia delle Entrate del Lazio contestava alla società verificata Marroimpresa s.a.s. di avere posto in essere un meccanismo evasivo volto ad abbattere artificiosamente il reddito derivante dalla commercializzazione del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), attraverso l’utilizzazione di altri soggetti che avevano compensato tale reddito con poste passive artificiosamente precostituite. In particolare il meccanismo di abbattimento artificioso del reddito era individuato nella concatenazione dei seguenti atti negoziali: in data 1.12.2005 Marroimpresa costituiva la società Valleranello 2005 srl alla quale conferiva il ramo di azienda costituito da tutte le attività relative al complesso edificatorio sito in (OMISSIS); in data 2.12.2005 Marroimpresa, cedeva, in regime di esenzione fiscale delle plusvalenze ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, l’intera quota di partecipazione nella Valleranello srl alla società Investimenti immobiliari srl per il prezzo di Euro 29.500.000: in proposito l’Ufficio rilevava che la cessione era avvenuta senza trattative, senza delibere assembleari, senza una perizia volta ad accertare il valore della partecipazione ceduta, senza alcuna richiesta di garanzia da parte della società cedente alla società acquirente; in data 15.12.2005 la società Investimenti immobiliari cedeva le quote di Valleranello, al 50% ciascuno, alle società South West srl e Labrador 2005 srl, soci della Valleranello, al prezzo complessivo di Euro 29.530.000: l’Ufficio rilevava che dai bilanci delle predette società risultava che esse non possedevano le disponibilità finanziarie necessarie per effettuare l’acquisto del pacchetto societario e che il prezzo era stato corrisposto attraverso un finanziamento senza garanzie concesso dalla stessoLsocietà Valleranello; nell’anno 2006 la società Valleranello vendeva gli immobili del complesso omonimo conseguendo un reddito di Euro 24.649,687 imputato ai soci South West e Labrador srl avendo optato per il regime di trasparenza previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115; in data 23 marzo 2007 South West e Labrador srl vendevano le rispettive le quote di partecipazione nella Valleranello alle società Partecipazione finanziaria srl e Sviluppo Immobiliare srl al prezzo ciascuna di Euro 3.650.000: l’Ufficio osservava che poichè le società South West e Labrador avevano esercizi sociali sfasati rispetto a quello solare alla data di chiusura dei bilanci del 30 giugno 2007, si era realizzata una neutralizzazione del reddito proveniente da Valleranello ed imputato per trasparenza, mediante l’insorgenza delle minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni della partecipazioni effettuate il 23 marzo 2007; analogamente le società Partecipazione finanziaria e Sviluppo immobiliare neutralizzavano il reddito proveniente dalla commercializzazione dei residui beni immobiliari della Valleranello mediante la svalutazione totale delle partecipazioni in Valleranello in conseguenza della intervenuta cessazione dell’attività della stessa. Secondo i verificatori il complesso delle operazioni negoziali realizzate aveva consentito alla società Marroimpresa di sottrarre alla imposizione fiscale i ricavi generati dalla commercializzazione del complesso immobiliare sito in località (OMISSIS), produttiva di un reddito di Euro 24.649.687 per l’anno 2006 e di Euro 5.859.296 per l’anno 2007. Pertanto l’Agenzia delle Entrate di Roma emetteva nei confronti della società Marroimpresa s.a.s. tre avvisi di accertamento: il primo relativo all’anno di imposta 2006 con il quale accertava maggiore Ires per Euro 8.134.397oltre sanzioni; il secondo relativo al periodo 1.1.2007 al 17.12.2007 con cui accertava maggiore Ires per Euro 1.636.568 oltre sanzioni; un terzo relativo al periodo 18.12.2007-31.12.2007 con il quale accertava un maggio reddito di impresa da imputare ai soci di Euro 931.091.

Contro gli avvisi di accertamento Marroimpresa s.a.s. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n. 166 del 2013 accoglieva i ricorsi riuniti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 29.7.2014 lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata e confermando gli avvisi di accertamento. Il giudice di appello rigetta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello per mancanza del requisito di specificità dei motivi; riteneva gli avvisi di accertamento “sufficienti ed idonei dal punto di vista motivazionale a sorreggere le relative statuizioni”, avendo l’Ufficio “adeguatamente argomentato” in ordine alla ricostruzione del meccanismo evasivo dell’intera complessa vicenda negoziale; riteneva che “la legittimità meramente formale delle singole operazioni” non impediva che, in applicazione del generale principio antielusivo, le complessive vicende negoziali compiute da soggetti appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale riferibile a Marroimpresa s.a.s., potessero assumere carattere fiscalmente illegittimo poichè compiute essenzialmente allo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

Contro la sentenza di appello la società Marraimpresa sas propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alle controdeduzioni della società in cui eccepiva l’illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del principio di autonomia di ciascuno soggetto giuridico di imposta; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nella parte in cui ha ritenuto gli avvisi di accertamento adeguatamente motivati; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1415, 2727 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un meccanismo simulatorio ed evasivo; 6) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e artt. 40 e 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l’esistenza di un meccanismo evasivo attraverso un procedimento simulatorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 53 e dei principi in tema di abuso del diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte preliminarmente rileva d’ufficio la nullità della sentenza impugnata per violazione della norma sul litisconsorzio necessario previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14. Dagli atti delle parti (ricorso, controricorso e memoria) risulta che la controversia introdotta dalla società di persone Marroimpresa s.a.s. di G.D. si è svolta senza la necessaria partecipazione dei soci, nonostante uno degli avvisi impugnati riguardasse l’accertamento del reddito di impresa di Euro 931.091.000 da imputare ai soci.

Il mancato svolgimento di un processo unitario nei confronti della società di persone e dei soci comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma perchè proceda alla celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo l’integrazione del contraddittorio a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14.

PQM

Provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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