Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11727 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16404-2020 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4,

presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSEANO PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trieste sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 6/4/2020, ha rigettato il ricorso proposto da A.W. nato in Pakistan il 24/10/1993 avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno Unità Dublino che prevedeva in suo trasferimento in Germania identificato quale Stato competente a decidere sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, perchè il richiedente asilo era giunto in Europa attraverso la rotta balcanica ed aveva presentato analoga domanda di protezione in altro paese dell’Unione Europea cioè la Germania.

Avverso il decreto del Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione A.W. affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Con unico motivo di ricorso contenente molteplici censure il ricorrente censura il decreto per violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 2697 c.c., del Regolamento UE 604/2013, artt. 3 e 17, artt. 1,2,3 e 4 CEDU, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e artt. 3, 4, 17, 20, 21 e 23 del Regolamento di Dublino 604/2013 perchè il Tribunale di Trieste si è limitato a decidere sulla competenza relativamente alla domanda di protezione internazionale omettendo di pronunciarsi e decidere le questioni ed eccezioni sollevate dal ricorrente, in particolare in ordine alla protezione umanitaria non prevista dall’ordinamento tedesco e sul sistema di accoglienza della Germania anche alla luce del principio di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs 25 del 2008, art. 8.

Ritenuto che appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, unitamente ad altri di analogo contenuto, in considerazione delle questioni di diritto di particolare importanza che devono essere decise, per le quali ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5).

Ritenuto infatti che vengono in rilievo:

a) la questione dei limiti di sindacabilità giudiziale della “clausola discrezionale” di cui all’art. 17 Reg. UE 2013/604 (già “clausola di sovranità” nel previgente Regolamento), da esaminarsi anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 23/1/2019, C-661/17, sulla quale sono intervenute alcune pronunce di questa Corte (Sez. L, n. 26603 del 23/11/2020, Rv. 659627 – 01; Sez. 1, n. 23724 del 28/10/2020, Rv. 659437 – 01, conforme anche 23727/2020; Sez. L. n. 29447 del 23/12/2020; Sez.1, ord. interl. 23911 del 29/10/2020);

b) la questione relativa ai presupposti e ai limiti della deduzione di “carenze sistemiche” del sistema di accoglienza e asilo dello Stato membro destinatario del trasferimento, in deroga al principio della fiducia reciproca fra Stati (mutua) trust) e alla presunzione (relativa) di adeguatezza, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento 2013/604 e della Carta dei diritti fondamentali, art. 4, anche alla luce della sentenza della Corte giustizia UE del 19/03/2019, n. 163 (Sez. 1, n. 23584 del 27/10/2020, Rv. 659239 – 01; Sez. un., n. 8044 del 30/03/2018);

c) la questione della rilevanza e della possibilità di far valere, altrimenti che con il ricorso agli strumenti di impugnazione dinanzi ai giudici del Paese di ritrasferimento, eventuali vizi procedurali della specifica procedura che ha riguardato il richiedente asilo in quel Paese (Sez. 1, n. 23584 del 27/10/2020, Rv. 659239 – 01)

d) la possibilità di invocare a sostegno di un motivo di impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino inerente alla domanda di protezione internazionale (istituto armonizzato del diritto dell’Unione) il diritto alla protezione umanitaria o altro istituto complementare di diritto nazionale, che configura questione nuova non esaminata in precedenza nella giurisprudenza della Corte;

e) la possibilità di invocare, in sede di impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino, indipendentemente dalla denuncia di eventuali carenze sistemiche, il divieto di respingimento (refoulement) con riferimento ai rischi di rimpatrio del richiedente asilo verso il Paese di origine e non già con riferimento ai rischi connessi al respingimento nello Stato membro destinatario del trasferimento (c.d. refoulement indiretto), anch’essa questione non esaminata in precedenza nella giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

Rinvia alla pubblica udienza della Prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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