Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11726 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12919/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

ACCADEMIE 47, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NERIO CARUGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48,

presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BONITO;

– controricorrenti –

e contro

C.R.D., C.G.N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1051/2014 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA, depositata l’1/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– S.G. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Aversa, ha rigettato il suo gravame contro la sentenza del Giudice di pace di Aversa, la quale aveva accolto solo in parte la domanda di risarcimento del danno derivato da un sinistro stradale, proposta da S.G. contro la Carige s.p.a., C.R.D. e C.G.N.M.;

– nella data fissata per l’adunanza camerale (2 febbraio 2017), e prima che questa iniziasse (alle ore 9.33), il ricorrente ha depositato n cancelleria un atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la dichiarazione di rinuncia è regolare, e regolarmente notificata alla controparte costituita;

– non essendovi stata accettazione, la rinuncia comporta soccombenza nelle spese, ma non l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

PQM

(-) dichiara estinto il giudizio;

(-) condanna S.G. alla rifusione in favore di Carige Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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