Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11726 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17512-2010 proposto da:
L.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO RONDELLO giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZONI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato BOZZI per delega orale
dell’Avvocato MARESCA che ha chiesto il rigetto, l’Avvocato BOZZI
deposita in udienza certificazione notarile della cessione del ramo
d’azienda;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’agente per la riscossione notificava a L.V.S. l’intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 18.678,38, dovuta per ritenute alla fonte ed addizionali Irpef non versate per gli anni di imposta 1998 e 1999.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che con sentenza del 19.6.2007 lo accoglieva, annullando l’intimazione di pagamento per nullità della notifica della precedente cartella di pagamento.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello.
E.P. spa proponeva appello incidentale chiedendo anch’essa la riforma della sentenza. La Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza del 26.5.2009 accoglieva l’appello incidentale di E.P. spa. Il giudice di appello riteneva la ritualità della notifica della cartella esattoriale, prodromica all’intimazione di pagamento, effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente dichiarato nel Mod. Unico 2003, consegnata a mano della madre qualificatasi “familiare convivente”.
Contro la sentenza di appello L.V.S. propone ricorso per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha ritenuto che il citato art.26 imponga di effettuare la notifica applicando la disciplina di cui all’art. 139 c.p.c.; conseguentemente ha erroneamente giudicato rituale la notificazione della cartella di pagamento effettuata il 26.9.2003 in (OMISSIS) mediante consegna alla madre, nonostante il contribuente sin dal 30.9.2002 avesse trasferito la propria residenza anagrafica in (OMISSIS).
E.P. spa resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 non prevede alcun obbligo di notificazione della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Al contrario, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c) richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 la notificazione non solo degli avvisi ma anche di “ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente”, se non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel domicilio fiscale del contribuente. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, commi 2 e 4 stabilisce che il domicilio fiscale corrisponde al luogo di residenza anagrafica e che contribuente deve indicare nella dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con la precisazione dell’indirizzo, valevole quale elezione di domicilio. Ne consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’atto perfezionatasi presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, deve essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento. (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015, Rv. 636118; Sez. 5, Sentenza n. 23024 del 11/11/2015, Rv. 637169).
Nel caso in esame non è in contestazione che, alla data della notificazione della cartella di pagamento (26.9.2003), il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione era quello del Comune di (OMISSIS), mentre la variazione del domicilio fiscale nel Comune di (OMISSIS) è stata comunicata all’Ufficio soltanto con la dichiarazione Modello 730/ 2004 valevole a decorrere dal 31.5.2004.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso, in favore di E.P. spa, delle spese liquidate in Euro 2.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di E.P. spa, liquidate in Euro 2.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016