Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11725 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5122/2019 proposto da:

W.X., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco

Oppedisano, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 17-12-2018 il Giudice di Pace di Napoli – Sezione Stranieri ha respinto il ricorso di W.X., cittadino della Cina Popolare, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Napoli, emesso in data 04/06/2018 e notificato in data 04/06/2018, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero a seguito di diniego di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura di Napoli, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “la nullità del decreto di espulsione per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonchè per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.”. Deduce che il decreto di espulsione non è stato tradotto in lingua cinese e che l’Amministrazione non aveva verificato se il ricorrente fosse in grado di comprendere la lingua italiana o la lingua veicolare.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il Giudice di Pace ha accertato in concreto, valutando gli elementi probatori del processo, in particolare le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio notizie e le stesse allegazioni del cittadino straniero circa la sua lunga permanenza in Italia, che il ricorrente comprende la lingua italiana, che aveva scelto come lingua veicolare quella inglese e che il provvedimento era in doppia lingua. Il Giudice di merito ha, dunque, desunto il convincimento espresso nell’ordinanza impugnata esaminando le suesposte circostanze, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 11887/2018).

La censura non si confronta con la suddetta ratio decidendi, limitandosi il ricorrente a richiamare la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte, senza spiegarne l’attinenza al caso di specie.

3. Con il secondo motivo lamenta “la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c) e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere il giudice di pace omesso l’accertamento dei presupposti legittimanti l’espulsione, disposta sulla base della valutazione di pericolosità sociale dell’espellendo alla luce degli specifici requisiti indicati dal citato art. 13”. Si duole della carenza motivazionale e istruttoria in ordine alle ragioni in base alle quali il Prefetto di Napoli abbia ritenuto il ricorrente soggetto socialmente pericoloso. Deduce di aver svolto attività lavorativa in Italia per circa dieci anni e di aver dato esempio di correttezza e amore per il lavoro.

4. Con il terzo motivo lamenta “la violazione di legge in ordine al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, art. 13, comma 2 e art. 19, comma 1, per avere il giudice di pace, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi sull’esistenza delle ragioni umanitarie, dedotte dall’opponente, a sostegno del divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1”. Rileva che l’intero suo nucleo familiare è residente in Italia da oltre dieci anni. Deduce che il dare alloggio o cedere in locazione un immobile ad uno straniero privo del permesso di soggiorno, a determinate condizioni, costituisce reato con previsione di confisca obbligatoria dell’immobile, e ciò può indurre lo straniero irregolare a non indicare la disponibilità dell’alloggio dove vive.

5. Con il quarto motivo lamenta “errata interpretazione della normativa”. Deduce di essere entrato regolarmente in Italia e di aver sempre esercitato attività lavorativa, fino a quando si è trovato disoccupato, a causa della crisi in cui versa l’Italia. Rimarca di vivere con la moglie e con i figli in un’abitazione condotta in locazione, come da contratto regolarmente registrato. Lamenta la violazione dei principi sulla preminenza del valore dell’unità della famiglia immigrata in base agli artt. 29 e 30 Cost. e art. 8 CEDU. Lamenta che sia il Prefetto che il Giudice di pace abbiano trascurato completamente elementi di pacifica rilevanza, pure acquisiti agli atti. Inoltre deduce di essere titolato a trattenersi nel territorio italiano, stante la pendenza del procedimento amministrativo dinanzi al TAR di Catania avente ad oggetto l’impugnazione del permesso di soggiorno, con udienza pubblica fissata per il 28-2-2019.

6. Anche i motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Nell’ordinanza impugnata si legge che il presupposto del provvedimento di espulsione è stato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno (cfr. anche pag. n. 2 ricorso), che è stato impugnato dal cittadino straniero davanti al TAR. Il ricorrente si duole dell’errata valutazione della propria pericolosità sociale, senza spiegare quali siano le ragioni dell’espulsione, nè riportare le parti del decreto espulsivo da cui possa evincersi che dette ragioni siano diverse da quelle enunciate nell’ordinanza impugnata.

6.2. Difettano di autosufficienza anche le doglianze riferite alla dedotta violazione dell’unità familiare, che il ricorrente assume di aver documentato, senza, tuttavia, indicare di quali documenti si tratti e senza specificare dove, quando e come abbia svolto la relativa deduzione, come motivo di opposizione, sul quale lamenta omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace (Cass. n. 16103/2016). Neppure rileva la pendenza del giudizio amministrativo nel senso invocato dal ricorrente, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la decisione del giudice amministrativo non costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione e tra i due giudizi non sussiste nesso di pregiudizialità giuridica necessaria (Cass. n. 15676/2018; Cass. n. 12976/2016 e Cass. n. S.U. n. 22217/2006), dandosi, peraltro, atto nell’ordinanza impugnata che l’istanza di sospensione del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno è stata rigettata dal Giudice amministrativo.

7. Con il quinto motivo il ricorrente “eccepisce la violazione di legge per difetto di giurisdizione”. Deduce che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per difetto di giurisdizione in quanto la competenza spettava al Tribunale in composizione monocratica nel momento in cui era pendente un giudizio instaurato avanti al TAR.

8. Il motivo è infondato.

8.1. In disparte ogni considerazione sulla ammissibilità della censura, formulata in modo non del tutto lineare e senza precisare le ragioni di diritto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21295/2010) in tema di disciplina dell’immigrazione, la competenza a provvedere sull’impugnazione del provvedimento di espulsione, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, compete unicamente al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.

Inoltre va ribadito che la pendenza del giudizio amministrativo non assume alcuna rilevanza nel senso prospettato, come ripetutamente chiarito da questa Corte, in quanto il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, nè la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass. n. 15676/2018, Cass. n. 12976/2016 e Cass. SU n. 22217/2006 già citate).

9. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione della Prefettura.

10. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA