Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11724 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12662/2015 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 8,
presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e
difeso dall’avvocato TOMMASO SAVITO;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO SPADAFORA;
– controricorrente –
e contro
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SEMERARO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
C.G., L.G., L.F.;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 24/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE
DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– nel 2004 V.M. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione di Martina Franca, S.D., L.E. (che decede nelle more del giudizio, e la cui posizione sarà assunta dagli eredi) e la Allianz s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia vittime della Strada;
– l’attore chiese la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale di cui rimase vittima il (OMISSIS) a (OMISSIS), allorchè il motociclo da lui condotto – secondo la prospettazione attorea – venne urtato frontalmente da un autocarro condotto da S.D., di proprietà di L.E., privo di copertura assicurativa;
– il Tribunale di Taranto con sentenza n. 18 del 2012 accolse parzialmente la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 40%;
– la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 19.1.2015 n. 24 accolse il gravame dei soccombenti, e rigettò la domanda proposta da V.M.;
– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.M., con ricorso fondato su tre motivi; resistono con controricorso la Allianz e S.D..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– col primo motivo il ricorrente lamenta l’error in procedendo; deduce che la Allianz adempì spontaneamente gli obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado; essa pertanto aveva in tal modo prestato acquiescenza alla sentenza stessa, ed aveva perduto la possibilità di impugnarla; il gravame della Allianz, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile, e la dinamica del sinistro non poteva essere riesaminata dalla Corte d’appello, se non ai soli fini dei rapporti interni tra la Allianz e S.D.;
– il motivo è manifestamente infondato: sia perchè l’adempimento della sentenza di condanna, da solo, non costituisce acquiescenza ad essa, come questa Corte viene ripetendo da molti anni (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 1551 del 26/01/2006; ma nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 26/05/1962); sia perchè, sussistendo litisconsorzio necessario tra il responsabile e l’impresa designata, l’impugnazione dell’uno era sufficiente a rimettere in discussione l’intero rapporto nei confronti degli altri litisconsorti (Sez. 3, Sentenza n. 14829 del 20/07/2016);
– col secondo e col terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente – pur formalmente denunciando il vizio di violazione di legge – nella sostanza lamenta la ricostruzione della dinamica del sinistro come compiuta dalla Corte d’appello;
– essi nella parte in cui censurano la valutazione delle prove (rapporto, consulenza, testimonianze) sono manifestamente inammissibili;
– nella parte in cui censurano la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sono infondati, in quanto nel caso di specie la Corte d’appello – con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede – ha ritenuto non già che mancasse la prova d’una condotta colposa del S., ma al contrario che vi fosse la prova concreta della esclusiva responsabilità dell’attore (così la sentenza impugnata, p. 7);
– le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate tra tutte le parti, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito;
– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del DP.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di V.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017