Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11724 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13393-2009 proposto da:

RIBO GOMMA DI R.A. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI

MARONGIU, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANCARLO CASELLI, che si

riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ri.bo Gomma di R.A.. & C. s.a.s. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 63/41/08 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero di credito di imposta per l’anno 2001, la CTR della Campania, accogliendo l’appello dell’Agenzia, confermava l’avviso opposto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., la ricorrente chiede a questa Corte di dire se la mancata compilazione della relata di notificazione, anche nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, costituisca o meno una causa di inesistenza dell’atto impositivo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La censura, anche prescindendo dai pur ipotizzabili rilievi di inammissibilità (relativi alla inadeguatezza del quesito di diritto ed alla novità della questione, che non risulta – nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso – essere stata proposta in primo grado e in ogni caso riproposta in appello), è comunque infondata.

In proposito deve innanzitutto precisarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento degli atti d’imposizione tributaria, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, come sembrerebbe doversi dedurre dal quesito sopra riportato (v. tra le altre da ultimo cass. n. 8374 del 2015).

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. cass. nn. 14255 del 2015; 21762 del 2009 e 9493 del 2009 – diff.

Cass. n. 19564 del 2014), alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene, qualora la notifica dell’accertamento tributario sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Col secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 la ricorrente chiede a questo giudice di dire se sia legittima la rideterminazione del credito di imposta di cui la società ricorrente ha goduto per avere acquistato un bene destinato all’esercizio della propria attività solo perchè lo stesso contribuente avrebbe venduto altri e diversi beni strumentali dei quali non è stato provato nè l’acquisto nè la successiva rivendita per non essere avvenuti nè l’uno nè l’altra.

La censura è inammissibile per assoluta inidoneità del quesito di diritto che, inammissibilmente formulato come un mero interpello ed inadeguato a svolgere la sua funzione (che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto), è prospettato in maniera che la risposta al quesito necessariamente involga e presupponga la soluzione di una quaestio facti (v. in proposito tra le altre SU n. 23860 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 7000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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