Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11723 del 17/06/2020
Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4481/2019 proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Elena
Pellegrini, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Grosseto, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositata il
20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 20-12-2018 il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto il ricorso di S.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Grosseto, emesso in data 24/07/2018 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, a seguito del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 16-7-2018 e notificato il 24-7-2018 di rifiuto del permesso di soggiorno.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Grosseto, che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, allegando il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze depositato il 22-7-2019 con cui è stata autorizzata la permanenza del ricorrente in Italia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 TU Immigrazione e della Direttiva Comunitaria del 22/09/2003 n. 86”. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 TU Immigrazione, dell’art. 9 T.U.I., art. 5 T.U.I., L. n. 241 del 1990, art. 24Cost., art. 6 CEDU”.
2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto, nelle more, dal Tribunale per i minorenni di Firenze l’autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, come da provvedimento emesso il 16.7.2019 e depositato il 22-7-2019, allegato alla memoria illustrativa del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudizio di impugnazione di decreto prefettizio di espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, investe non solo la legittimità del provvedimento impugnato, ma anche il diritto del ricorrente di permanere sul territorio nazionale. La sopravvenuta acquisizione di un valido titolo di soggiorno rende inefficace il decreto di espulsione e determina comunque la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere inefficace il provvedimento impugnato emesso nei confronti di soggetto successivamente divenuto beneficiario di valido e attuale titolo di soggiorno sul territorio nazionale (Cass. n. 14268/2014 e Cass. n. 109/2020).
4. La natura sopravvenuta della ragione di inefficacia del decreto di espulsione determina la non ripetibilità delle spese di lite.
5. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inefficace il provvedimento di espulsione impugnato e dichiara cessata la materia del contendere e irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020