Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11723 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20989-2011 proposto da:

IFET INCREMENTI FABBRICATI & TERRENI SRL in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio dell’avvocato LEONE

PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMANDO PONTECORVO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

(OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IFET INCREMENTI FABBRICATI & TERRENI SRL, AGENZIA DELLE

ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PONTECORVO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.F.E.T. s.r.l. ricorre nei confronti dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 57/28/11 con la quale, in controversia riguardate impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Irap relativo all’anno di imposta 2003, la C.T.R. del Lazio, riteneva adeguatamente motivata l’urgenza della notifica dell’avviso opposto effettuata prima della scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e conforme a norma l’operato del contribuente in relazione ai costi ritenuti indeducibili. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale. La società ha presentato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies la società ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del termine prescritto dall’art. 12, comma 7 citato non determina ipso iure la nullità dell’atto medesimo ed abbiano altresì ritenuto che in sede di avviso di accertamento l’Ufficio aveva in ogni caso motivato adeguatamente l’urgenza della notifica dovuta all’imminente decadenza dell’Agenzia dall’azione accertatrice.

La censura è fondata alla stregua della giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi – di derivazione costituzionale – di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (cfr. per tutte s.u. n. 18184 del 2013).

E’ inoltre da aggiungere che, sempre secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa (v. tra le altre cass. nn. 5149 del 2016 e 22786 del 2015).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo (col quale si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 163 TUIR e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1) nonchè del ricorso incidentale (col quale l’Agenzia deduce vizio di motivazione).

Deve pertanto essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso nonchè del ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere conseguenzialmente cassata. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Poichè la giurisprudenza citata si è stabilizzata solo a seguito di una pronuncia delle sezioni unite di questa Corte intervenuta in epoca successiva anche alla proposizione del ricorso in esame, si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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