Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11723 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacono – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 570/2018 proposto da:

M.A.M., in proprio e in favore di D.D., del

quale è tutore, e D.A., rappresentati e difesi

dall’avvocato BEATRICE GENCHI, ed elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE BELLE ARTI, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

POTI’, pec: gwenchi.beatrice.cert.ordineavvocatipotenza.it;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA MT N. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO DIGIROLAMO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, pec: robertodigirolamo.legalmail.it;

e contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli AVVOCATI FRANCO TASSONI, e GIUSEPPE

URSONE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in

Roma, via Cristoforo Colombo n. 440, pec:

francotassoni.ordineavvocatiroma.org, ursone0444.cert.avvmatera.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A.M. ed D.A., in proprio e quale esercenti la potestà genitoriale sul minore D.D., convennero con atto di citazione del 23/10/2006 davanti al Tribunale di Matera l’Azienda Sanitaria n. (OMISSIS) di Matera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio D. al momento del parto, avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di (OMISSIS) in data (OMISSIS), in occasione del quale era derivata, al neonato, una gravissima ed irreversibile infermità. La Asl n. (OMISSIS), costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva individuandola nella neoistituita Gestione Liquidatoria della Usl n. (OMISSIS) di Matera, chiese ed ottenne la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA al fine di esserne garantita. Il processo fu dichiarato interrotto a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regione Basilicata n. 12 del 2008 che determinò la successione dell’Asl di Matera all’Azienda n. (OMISSIS) di Matera. Riassunto il processo il Tribunale di Matera rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria n. (OMISSIS) di Matera perchè, pur restando in capo alla Regione attraverso la Gestione Liquidatoria la gestione dei crediti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende, ritenne che l’ultrattività delle competenze delle vecchie USL fosse dipendente dalla preesistenza del credito e che, nel caso in esame, credito non potesse dirsi preesistente perchè nè certo, liquido ed esigibile.

Conseguentemente il Tribunale affermò che la competenza sulle suddette situazioni debitorie dovesse essere imputata alla nuova Asl di Matera.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda n. (OMISSIS) di Matera in liquidazione hanno proposto appello censurando la decisione in ordine alla affermata sussistenza della loro legittimazione passiva, e chiedendo affermarsi che, per i rapporti pregressi, unico soggetto legittimato passivo fosse la gestione liquidatoria della ex Usl.

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 455 del 20/9/2017, ha svolto una ricostruzione delle leggi susseguitesi nel tempo nella Regione Basilicata ed ha osservato che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 12 del 2008, si è determinato un effetto di successione delle nuove Asl a quelle preesistenti, senza però che le nuove potessero essere gravate dei debiti delle vecchie, debiti presi in carico dalla Regione attraverso la gestione liquidatoria delle ex Asl. Il quadro normativo è rimasto immutato anche a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 5 del 2015 e L.R. Basilicata n. 3 del 2016, sempre confermandosi l’esclusiva legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria USL n. (OMISSIS) di Matera. La Corte d’Appello ha ritenuto non condivisibile la tesi del giudice di prime cure secondo la quale il credito in oggetto “non era preesistente”, sì da radicare la legittimazione dei nuovi soggetti subentrati, ed ha ritenuto che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, le Regioni non possono far gravare sulle Asl di nuova istituzione i debiti facenti capo alle gestioni pregresse con la conseguente successione ex lege delle Regioni stesse attraverso l’accollo economico dei debiti in capo alla gestione liquidatoria dei soggetti originariamente legittimati passivi. La Corte d’Appello ha dunque accolto l’appello, dichiarato che l’unico soggetto legittimato è la Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria Usl n. (OMISSIS) di Matera e, in ragione della difficoltà interpretativa del quadro legislativo di riferimento, ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza M.A.M., in proprio e quale tutore di D.D., e D.A. ricorrono per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi la Asl di Matera e Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia SpA).

La causa è stata dapprima fissata per la trattazione all’adunanza camerale del 5/2/2020 e rinviata a nuovo ruolo per la fissazione alla pubblica udienza al fine di chiarire i diversi profili della legislazione regionale e nazionale coinvolti. Già in vista della trattazione in Adunanza Camerale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, D.Lgs. n.. n. 502 del 1992, L. n. 549 del 1995, L.R. Basilicata n. 50 del 1994, L.R. Basilicata n. 12 del 2008, L.R. n. 549 del 1995, art. 6 e L. n. 549 del 1995, art. 2,artt. 300 e 111 c.p.c. – i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver ritenuto che la gestione liquidatoria della vecchia Asl n. (OMISSIS) di Matera fosse un soggetto giuridico dotato di propria legittimazione passiva, laddove invece, alla luce del susseguirsi delle diverse normative sul tema, tali enti, anzichè avere una propria autonoma soggettività, costituiscono soltanto una gestione economica separata in grado di evitare la confusione dei patrimoni delle vecchie Asl con quelle di nuova istituzione. Le Gestioni liquidatorie costituirebbero, in questa prospettazione, dei meri uffici delle Aziende Asl, garantiti dalle Regioni, con la conseguenza che il carico delle passività sarebbe per l’appunto posto in capo alle Regioni stesse. Il disegno del legislatore sarebbe stato, dunque, quello di prevedere che i vecchi soggetti, al momento della loro cessazione, concludessero rapidamente l’incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti di cui fosse stata eseguita agevolmente la ricognizione, non potendo accollare ad essi i tempi di accertamento giudiziale dei crediti/debiti, certamente non brevi se riferiti a responsabilità contrattuali aventi per natura un lungo termine di prescrizione e destinati alla contabilizzazione definitiva con il raggiungimento della res judicata. Dunque, per tutti i debiti non dotati di certezza e liquidità al momento della soppressione dei vecchi soggetti, si determinerebbe la responsabilità dei nuovi soggetti, successori a titolo universale. Anche la previsione di attribuire ai Direttori Generali delle neo-istituite Asl delle funzioni specifiche aggiuntive ai compiti ordinari sarebbe, in questa prospettazione, compatibile con la previsione di una mera contabilizzazione separata delle sopravvenienze attive e passive accertate successivamente al 31/12/1994. Prova di questa tesi, e dunque del subentro dei nuovi soggetti alle vecchie gestioni liquidatorie, si avrebbe anche nella giurisprudenza di questa Corte che, dopo aver radicato la legittimazione passiva delle Regioni per i debiti/crediti delle gestioni liquidatorie in presenza di crediti non certi nè liquidi al momento della soppressione dei vecchi enti, avrebbe configurato invece per questi debiti il subentro dei nuovi soggetti. I ricorrenti citano a tal proposito la pronuncia di Cass., L n. 14243 dell’8/8/2012, relativa proprio alla legislazione della Regione Basilicata, secondo la quale la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Ne la specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito che non aveva rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della AUSL di Lagonegro, convenuta in appello in una controversia di lavoro nonostante il subentro nella titolarità del rapporto della ASL di Potenza, disposto dalla L.R. Basilicata n. 12 del 2008, artt. 2 e 6).

11.1. Il motivo è infondati). Questa Corte, interpretando la successione delle leggi in materia, ha negato l’ipotesi di successione delle Asl in universum ius alle preesistenti unità sanitarie ed ha individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere debiti pregressi delle vecchie Usl così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci, pesi finanziari che non trovino causa nell’attività svolta ex novo dai nuovi soggetti.

La L.R. Basilicata n. 12 del 2008, art. 6, che costituisce in materia una sorta di spartiacque, ha previsto che il subentro dei nuovi soggetti ai precedenti non riguarda i crediti e i debiti preesistenti che restano in capo alla Regione attraverso la gestione liquidatoria che cura l’estinzione dei crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili alla data dell’entrata in funzione delle nuove aziende ed anche quelli pregressi limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo.

La concorrenza delle Regioni e delle gestioni liquidatorie nella gestione dei pregressi debiti delle soppresse usl è imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale che esclude la sola attribuzione esclusiva della legittimazione alle gestioni liquidatorie le quali devono solo assicurare, dal punto di vista amministrativo-contabile, una gestione separata dei pregressi debiti (Cass., SU n. 10135 del 2012; Cass., 3, n. 15487 dell’8/7/2014 Cass., 3, n. 2343 del 29/1/201)).

La giurisprudenza di questa Corte, in ogni caso, esclude la legittimazione passiva delle neo-costituite Asl per affermare la legittimazione concorrente delle Regioni con le gestioni liquidatorie, ipotizzando solo che si possa eliminare la pur auspicata legittimazione concorrente della Regione in favore della legittimazione della gestione liquidato la ma mai potendosi far gravare sul patrimonio delle nuove Asl il debito delle precedenti.

In questo contesto, suffragato anche da numerose sentenze della Corte costituzionale tutte orientate ad escludere che i vecchi debiti possano gravare sulle Asl di nuova istituzione, la sentenza di primo grado che aveva fatto leva sulla pronuncia Cass., n. 14243 del 2012 di contrario avviso, non può essere condivisa. Va invece ribadito l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 29665 del 12/12/2017) secondo il quale la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e la correlativa istituzione delle Aziende Sanitarie ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, non ha determinato l’estinzione immediata delle Usl tanto che, per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, per i debiti ed i crediti delle loro gestioni e fino al dicembre 1994 è stata prevista l’istituzione di “gestioni a stralcio”. Quindi con la successiva trasformazione di tali gestioni in gestioni liquidatorie è stata prevista la nomina, da parte delle regioni, dei dirigenti generali delle Ausl quali commissari liquidatori che amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle Usl esistenti fino alla predetta data in qualità di organo della regione. Pertanto deve escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle Ausl sussistente invece per i rapporti perfezionatisi successivamente (Cass., n. 24258 del 2010). Le norme che si sono susseguite hanno dunque escluso l’ipotesi di successione in universum ius delle Ausl alle preesistenti Usl e, nel contempo, hanno individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse e così conseguendo lo “scopo di affrancare la nuova gestione delle Asl da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell’attività di queste ultime” (Cass., S.U., n. 10135 del 2012).

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione dell’alterno esito del giudizio di merito e della complessità della normativa vigente si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in Pubblica Udienza nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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