Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11722 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26544-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

LA SUPERVIGILE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Supervigile srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno due avvisi di accertamento IRPEG e ILOR relativi agli anni di imposta 1994 e 1995; durante il giudizio di primo grado la contribuente e l’Amministrazione finanziaria concordavano una proposta conciliativa, che veniva depositata nella segreteria della Commissione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5; conseguentemente la Commissione dichiarava, con sentenza, l’estinzione del giudizio. Poichè la contribuente non provvedeva al versamento nemmeno della prima rata della somma concordata, l’Amministrazione appellava la sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale lamentando che l’estinzione era stata pronunciata con sentenza, invece che con decreto del presidente della Commissione (contro il quale – argomentava l’Ufficio – sarebbe stato possibile esperire il reclamo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 28), e chiedendo che la Commissione Tributaria Regionale riformasse la pronuncia di estinzione del giudizio e conoscesse nel merito della controversia.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello, affermando che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto far valere il mancato rispettato della procedura della conciliazione con l’appello, perchè in tal modo sarebbe stato omesso un grado di giudizio, ma avrebbe dovuto azionare esecutivamente il verbale sottoscritto.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di un unico motivo, rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48;

error in procedendo per violazione delle norme in tema di estinzione dei giudizi tributari, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.” L’ intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.2.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa erariale censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affermando che questa avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello avverso una sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48.

Il ricorso è fondato.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio tributario per intervenuta conciliazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, comma 5; l’Ufficio ha appellato tale sentenza assumendo che il giudizio non si era estinto, in quanto la conciliazione non si era perfezionata, non avendo la contribuente versato l’importo dovuto;

conseguentemente l’appellante chiedeva che la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione del giudizio, si pronunciasse sul merito del ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha invece dichiarato inammissibile appello, affermando che “Il mancato rispetto della procedura di conciliazione non può essere oggetto di appello atteso che l’appello non costituisce novum iudicium, bensì revisio prioriris instantiae. Nel caso di specie, invece, vi sarebbe un vero è proprio giudizio di merito con la omissione di un grado di giudizio” (cosi la sentenza impugnata, pag. 3, righi 22-25).

U assunto della Commissione Tributaria Regionale è totalmente destituito di fondamento, giacchè l’eventualità che un determinato sviluppo della vicenda processuale conduca alla perdita di un grado di cognizione di merito non può in nessun caso incidere sull’ammissibilità dell’appello, potendo semmai – nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. – condurre alla rimessione della causa dal giudice d’appello al primo giudice. Va peraltro precisato che, nel caso di riforma della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del giudizio, il giudice di appello può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2 solo se la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in sede di reclamo ex art. 308 c.p.c. avverso una ordinanza dichiarativa dell’estinzione pronunciata dal giudice istruttore; mentre, se la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in sede di decisione della causa, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve conoscerne nel merito. Si veda, sul punto, Cass. 5976 del 1987. “Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, nè è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dall’art. 354 cod. proc. civ., comma 2 deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di (riforma della) sentenza con la quale il tribunale, in base all’art. 308 c.p.c., comma 2 abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., u.c.”; conformi, Cass. 6261/85, Cass. 4545/80, Cass. 3843/77.

Nel caso di specie, quindi, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto conoscere del merito dell’appello, verificare se si fosse o meno perfezionata la fattispecie estintiva del giudizio e, in caso affermativo, respingere l’appello, confermando la sentenza di primo grado; in caso negativo, in riforma della pronuncia di primo grado, dare atto che il processo non si era estinto e conoscere del merito del rapporto tributario, pronunciandosi sul ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento. Sull’appellabilità delle sentenze dichiarative dell’estinzione del giudizio tributario, si veda, in particolare, Cass. 3560 del 2009: “Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48 non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta “breve postfissazione” – in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in camera di consiglio – la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1 per la conciliazione cosiddetta “breve prefissazione”, in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente, nè privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso”.

Nello stesso senso, Cass. 4626 del 2008.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che dovrà conoscerà del merito dell’appello e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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