Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11722 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29480/2015 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA GIANNELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 554/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che B.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che, per quel che qui importa, ha rigettato l’appello proposto dalla parte contribuente, confermando parzialmente l’accertamento a carico del suddetto relativo a tributi per l’anno d’imposta 2009;
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo il rinvio della definizione del giudizio in attesa della domanda di adesione agevolata proposta D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;
Considerato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della formalizzazione della rinunzia al giudizio all’esito della definizione agevolata sopra indicata.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017