Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11722 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29480/2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA GIANNELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che B.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che, per quel che qui importa, ha rigettato l’appello proposto dalla parte contribuente, confermando parzialmente l’accertamento a carico del suddetto relativo a tributi per l’anno d’imposta 2009;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Rilevato che la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo il rinvio della definizione del giudizio in attesa della domanda di adesione agevolata proposta D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;

Considerato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della formalizzazione della rinunzia al giudizio all’esito della definizione agevolata sopra indicata.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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