Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11721 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1335/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefano Mannironi, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e la Prefettura di Nuoro, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 114/2018 del GIUDICE DI PACE di NUORO,

depositato il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 114/2018 del 22-10-2018 il Giudice di Pace di Nuoro ha respinto il ricorso di S.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Nuoro, emesso in data 22/07/2016 e notificato in data 22/07/2016, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale dello straniero. Il Giudice di Pace ha ritenuto che nel decreto impugnato fossero evidenziate, seppure sinteticamente, le ragioni ostative al permanere dell’espellendo nel territorio dello Stato e che fossero state verificate le condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, essendo stato così assolto l’obbligo di motivazione. Il Giudice di Pace ha, altresì, rilevato che l’opponente non aveva fornito documentazione comprovante l’avvenuta formalizzazione di richiesta di asilo o permesso di soggiorno o di altre condizioni legittimanti la permanenza dello stesso nel territorio italiano. Ha, infine, disatteso la censura relativa alla mancata traduzione dell’atto impugnato in lingua a lui conosciuta, osservando che la relata di notifica, comprensiva di articolati richiami alla motivazione del Prefetto, era tradotta in lingua francese, nonchè risultava dal foglio notizie ed era attestato dalla Questura di Nuoro che l’espellendo, entrato in Italia in data antecedente al 2002, parlava e comprendeva correttamente la lingua italiana.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Nuoro, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, a cui ha allegato documentazione medica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione di legge del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Deduce che non è stata attestata la conformità all’originale del decreto prefettizio che gli era stato notificato e dell’intimazione della Questura e che il Giudice di Pace non aveva preso in esame la violazione di legge di cui in rubrica, denunciata a verbale d’udienza del 16 maggio 2017 ad integrazione dei motivi di opposizione.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Rileva che contraddittoriamente nel decreto di espulsione prima si dava ad intendere che l’espellendo fosse entrato clandestinamente nel territorio e di seguito si dava atto che il permesso di soggiorno del ricorrente era scaduto. Deduce che la motivazione riportata nella relata di notifica faceva riferimento esclusivamente all’art. 13, comma, lett. a) e art. 13, comma 4 bis T.U. ed era completamente diversa da quella indicata nel decreto opposto, e il Giudice di Pace non si era pronunciato in ordine a detta contraddittorietà, di rilevanza fondamentale ed oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso del ricorrente è inoltre indimostrata la sua conoscenza della lingua italiana, non rilevando in senso contrario le risultanze del foglio notizie; neppure il Giudice di Pace aveva preso in considerazione il fatto che il ricorrente disponeva di un alloggio in Italia, fatto non contestato dall’Amministrazione.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione dell’art. 7 Dir. CEE 16.12.2008 n. 115 in relazione art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Lamenta che non gli sia stata data la possibilità di allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale, rileva di aver dedotto a verbale d’udienza del 165-2017 di avere un fratello residente da tempo in Italia e di aver chiesto l’assunzione della prova per testi su tale circostanza, dolendosi dell’omesso esame di dette circostanze, pacifiche perchè non contestate dall’Amministrazione.

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione dell’art. 6 Dir. CEE 16.12.2008 n. 115 in relazione art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Lamenta difetto di motivazione circa la produzione di documenti concernenti il fatto che suo fratello vive e lavora in Italia, in violazione del suo diritto all’unità familiare, nonchè circa il suo stabile inserimento nel Comune di Sorso, ove ha la residenza.

5. Con il quinto motivo lamenta “Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, in relazione art. 6 DIR CEE n. 115/80, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Lamenta violazione del suo diritto di difesa, per non essergli stato consentito di far valere le sue ragioni prima dell’adozione del decreto di espulsione.

6. Con il sesto motivo lamenta “Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, in relazione art. 8 CEDU, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Si duole della violazione del principio comunitario della proporzionalità della misura afflittiva rispetto alla gravità della violazione commessa. Inoltre il Giudice di Pace non ha preso in considerazione gli elementi indicati dalla Corte EDU ai fini della valutazione della suddetta proporzionalità, ossia la durata del soggiorno in Italia, i rischi per l’incolumità in caso di rimpatrio, la situazione familiare del ricorrente, nonchè la gravità delle difficoltà che comporterà per lo stesso l’allontanamento dal territorio italiano.

7. Con il settimo motivo lamenta “Violazione dell’art. 19 Carta Diritti Fondamentali UE in relazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 10 Cost. e art. 3, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Deduce che in Senegal non sono tutelati i diritti e le garanzie previsti dalla Costituzione italiana, come da fonti informative che richiama, e che, in conseguenza dell’espulsione, rischia di essere arrestato nel suo Paese e sottoposto a tortura e a trattamenti disumani. Richiama diffusamente quanto riportato da fonti internazionali circa la situazione del Senegal e deduce che non è pertinente la motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui il ricorrente non ha dimostrato di aver presentato domanda di protezione internazionale. Lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, rilevando la disparità di trattamento tra la situazione in cui egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio e quella di soggetti passibili di pena di morte per gravi reati commessi da estradare in Nigeria.

8. I motivi primo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

8.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione del vizio motivazionale di cui all’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciato secondo il previgente paradigma legale, anteriore alla novella del 2012, il ricorrente afferma che le doglianze e i fatti di cui trattasi (mancanza di attestazione di conformità del provvedimento espulsivo e convivenza con il fratello) sono stati dedotti solo a verbale d’udienza del 16-5-2017, e quindi non come rituali motivi di opposizione al provvedimento di espulsione, proposti entro il termine perentorio di legge. Ne consegue l’inammissibilità delle censure, non potendo essere consentito l’ampliamento dell’oggetto del giudizio mediante l’introduzione tardiva di nuove ragioni, di fatto e diritto, a ciò ostando la perentorietà del termine di impugnazione, altrimenti frustrata.

8.2. E’ inammissibile anche la doglianza relativa alla mancata concessione del termine di partenza volontaria, in quanto si riferisce alle modalità di esecuzione del provvedimento espulsivo, ed è in ogni caso infondata, atteso che, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 13240/2018), l’omessa informazione in ordine alla possibilità di avvalersi di un termine per la partenza volontaria ai fini dell’esecuzione del provvedimento espulsivo, può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento (nelle ipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento. Ne consegue l’insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria e esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, date le rigide scansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudizio d’impugnazione del decreto espulsivo.

9. Il secondo motivo è inammissibile.

9.1. In disparte il rilievo della formulazione della censura secondo il previgente paradigma legale del vizio motivazionale, la doglianza è espressa in modo generico, senza che siano riportate testualmente e chiaramente la motivazione del decreto di espulsione indicata nella relata di notifica e quella di cui al medesimo decreto, delle quali il ricorrente assume la diversità e contraddittorietà. Inoltre lo stesso ricorrente espone (pag. n. 1 ricorso) che nel decreto del Prefetto era richiamato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 lett. b), e non pone in discussione il fatto che il permesso di soggiorno, rilasciatogli nel 2013, era scaduto il 25-4-2015 (pag. n. 6 ricorso).

9.2. Inammissibile è anche la doglianza riferita alla mancata conoscenza della lingua italiana, poichè trattasi di accertamento in concreto demandato al giudice di merito, da effettuarsi valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, e che è incensurabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivato, come nella specie (Cass. n. 11887/2018).

10. Anche i motivi quinto e sesto sono in parte inammissibili e in parte infondati.

10.1. In disparte, ancora una volta, il rilievo della formulazione delle censure secondo il previgente paradigma legale del vizio motivazionale, la doglianza sulla violazione del diritto di difesa è espressa in modo generico, non avendo il ricorrente allegato quale sia stato lo specifico vulnus subito, considerato altresì che la fase anteriore all’adozione del decreto è caratterizzata dall’urgenza e la difesa del cittadino straniero ha potuto compiutamente esplicarsi successivamente.

10.2. Anche in ordine alla proporzionalità della misura, il ricorrente svolge deduzioni del tutto generiche, limitandosi a richiamare pronunce della Corte di Giustizia e della Cedu, senza indicare alcuno specifico elemento, concreto ed individualizzante, a sostegno dei propri assunti. Questa Corte ha, peraltro, chiarito (Cass. n. 23134/2004) che in tema di espulsione dello straniero, non è configurabile un ulteriore limite derivante dal rispetto di un supposto principio di proporzionalità tra sanzione espulsiva ed interessi familiari dell’espellendo, dato che la materia è esaustivamente regolata dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 18,19,20,28,29,30,31 e 32, con le integrazioni e le modifiche apportate dalla L. n. 189 del 2002), che rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra interessi nazionali (e dell’Unione Europea) alla regolazione dei flussi migratori e diritti primari dello straniero alla sua dimensione familiare e non contrasta con l’art. 8 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nè con le altre norme dell’Unione Europea.

11. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

11.1. Il Giudice di Pace, tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (Cass. S.U. n. 593/1965 e successive conformi), ha affermato che l’opponente non aveva fornito documentazione comprovante l’avvenuta formalizzazione di richiesta di asilo o permesso di soggiorno o di altre condizioni legittimanti la permanenza dello stesso nel territorio italiano. Il ricorrente non si confronta con detta affermazione mediante contrarie e specifiche argomentazioni a confutazione dell’assunto e si limita a paventare il proprio rischio, in caso di rimpatrio, di essere arrestato e torturato (pag. 15 ricorso), senza affatto spiegare per quale motivo dovrebbe esserlo.

Infine, circa il dedotto pericolo per il ricorrente, ove rimpatriato in Senegal, di subire un trattamento discriminatorio, in violazione di norma costituzionale (art. 3), rispetto alla situazione dei soggetti da estradare in Nigeria e passibili in detto Paese di condanna alla pena di morte, osserva il Collegio che, all’evidenza, le situazioni allegate in comparazione non sono affatto identiche e neppure minimamente simili, sicchè difetta di qualsiasi rilevanza, nella specie, la questione di legittimità costituzionale come prospettata in ricorso.

Resta da aggiungere che la produzione documentale allegata alla memoria illustrativa del ricorrente (varie certificazioni mediche) è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

12. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero e della Prefettura.

13. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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