Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11721 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5383-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GTM GRUPPO TESSILE MOLISANO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCINI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di G.T.M. – Gruppo Tessile Molisano s.r.l. – (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 7/3/09 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpeg e Ilor relativi agli anni di imposta 1994, 1995 e 1996, la CTR del Molise confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che spettasse l’esenzione decennale da Irpeg e Ilor essendo risultato che la società aveva effettuato notevoli investimenti e nuove assunzioni sicchè poteva affermarsi che sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo essa costituisse nuova impresa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 81, 21 e 68 l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che il giudice tributario, preso atto della pendenza tra le stesse parti di altro procedimento avente ad oggetto il rifiuto dell’amministrazione finanziaria di riconoscere il diritto alle esenzioni previste per gli insediamenti nel Mezzogiorno, non abbia proceduto alla riunione dei giudizi ovvero a sospendere il procedimento relativo all’impugnazione degli avvisi emessi nel presupposto della non spettanza delle esenzioni.

La censura è inammissibile per carenza di interesse giusta la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, con la conseguenza che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di cassazione, nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (v. cass. nn. 22878 del 2015 e 18026 del 2012). E’ appena il caso di aggiungere che non solo la ricorrente non ha allegato (e tanto meno dimostrato) la pendenza della causa pregiudicante al momento della proposizione del ricorso e la sua probabile pendenza anche al momento dell’eventuale accoglimento del ricorso, ma neppure ha indicato in maniera autosufficiente gli estremi della causa pregiudicante, e ciò a prescindere dal rilievo che secondo parte controricorrente la suddetta causa sarebbe stata decisa favorevolmente per la stessa con sentenza n. 107/2/05 (che risulta passata in giudicato a seguito dell’ordinanza n. 18489 del 2009 di questa Corte dichiarativa della inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la medesima).

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978 la ricorrente chiede a questa Corte di dire se ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 106 affinchè la nuova società realizzi nuova iniziativa economica e non si traduca in mera trasformazione societaria occorre avere riguardo sia ai profili della quantità che della qualità.

Col terzo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 la ricorrente chiede a questo giudice di dire se è nulla la sentenza priva di motivazione in quanto non contiene le ragioni che giustificano il convincimento del giudice su di una questione sottoposta al suo esame.

Col quarto motivo, deducendo violazione del D.P.R. 218 del 1978, art. 101 e omessa motivazione su punto decisivo della controversia la ricorrente chiede a questo giudice di dire se l’esenzione decennale dell’Ilor presuppone stabilimenti industriali che devono essere creati ex novo ancorchè non inquadrati in nuove iniziative produttive.

I morivi sopra esposti sono inammissibili. Anche prescindendo infatti da quanto sopra esposto in relazione al primo motivo di ricorso (in particolare con riguardo al giudicato favorevole alla società formatosi in relazione alla causa pregiudicante invocata dalla stessa Agenzia), i motivi suddetti risultano inammissibili per inidonea formulazione del quesito di diritto (prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nella specie ratione temporis), che si prospetta in tutti tali motivi come un mero interpello, peraltro generico, astratto e teorico, perciò inadeguato a svolgere la sua funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto, posto che nella specie la censura si conclude con un quesito assolutamente privo di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulato in maniera del tutto inadeguata ad esprimere la rilevanza ai fini della decisione della risposta al quesito siccome formulato (v. tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU nn. 7257 del 2007 e 7433 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia soccombente alle spese del presente ricorso di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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