Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11720 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20061-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DA CERI 195

presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE ALBERTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROMEO GIUSEPPE, ANANIA RENATO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. impugnò, avanti la commissione tributaria provinciale di Cosenza, un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef e Ilor relative all’anno 1990, redatto previa ricostruzione del reddito con metodo sintetico, sulla base degli indici stabiliti dai D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992.

Il ricorso venne accolto con sentenza 106/03/2001, che venne confermata in sede regionale. La commissione regionale della Calabria invero ritenne essere il contribuente un coltivatore diretto di terreni in proprietà; e da ciò dedusse la legittimazione a non dichiarare il reddito reale, sebbene soltanto i redditi catastale, dominicale a agrario. Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 23.6.2 005 e non notificata, l’agenzia delle entrate propone ricorso sorretto da tre motivi, cui l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente la Corte deve rilevare, in base al disposto ex art. 370 c.p.c., l’inammissibilità del controricorso, la cui notifica risulta richiesta in data 13.12.2006, a fronte della notifica del ricorso perfezionata, presso il destinatario, il 29.6.2006, seguita da tempestivo deposito (art. 369 c.p.c.).

2. – Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la commissione regionale reso la decisione su un presupposto non oggetto di specifica eccezione in sede di gravame, quale quello della qualità di coltivatore diretto dell’appellato.

Il motivo è fondato.

in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.

Trattasi di previsione che riproduce, in campo tributario, la norma processuale di cui all’art. 346 c.p.c., e che ha la funzione di equilibrare la posizione dell’appellato – cui è rivolta (cfr. Cass. 1545/2007) – con quella dell’appellante, tenuto a specificare i motivi d’appello fin dall’atto introduttivo del gravame (art. 53, stesso D.Lgs.; e v., in generale, Cass. 7101/1994, Cass. 7589/1983).

Consegue che l’appellato, onde evitare di essere considerato rinunziante, deve riproporre, nel corso del giudizio di secondo grado, domande ed eccezioni su cui il primo giudice non abbia espressamente pronunziato, anche per averle considerate assorbite (in termini Cass. 2009/13695).

3. – Dalla sentenza risulta che l’impugnazione dinanzi alla commissione provinciale venne proposta per il tramite della specifica affermazione, tra l’altro, che i D.M. sopra citati, intesi a regolare le modalità di determinazione induttiva del reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non potevano essere applicati al ricorrente in quanto coltivatore diretto. Ciò equivale a dire che l’atto impositivo venne impugnato previa proposizione della specifica questione della qualità soggettiva del contribuente.

Codesta circostanza non risulta essere stata tuttavia considerata dalla sentenza di primo grado, che la ritenne assorbita dal rilievo “che i D.M. erano successivi all’anno dì riferimento dell’imposta”.

il punto controverso, devoluto al giudice d’appello in base ai motivi spesi dall’amministrazione appellante, attenne pertanto solo a codesto profilo di ingiustizia della decisione, come chiaramente si evince dalla stessa sentenza di secondo grado, dove è detto che “l’ufficio poneva in evidenza che l’amministrazione aveva adottato i criteri di cui ai D.M. più volte citati perchè più favorevoli al contribuente rispetto ai criteri in vigore per precedenti indici di capacità contributiva”.

Consegue che la questione attinente alla qualità soggettiva del contribuente come coltivatore fu estranea al devolutimi. In tanto avrebbe potuto essere considerata in seno alla ratio decidendi, in quanto l’appellato l’avesse riproposta all’atto della costituzione in giudizio, trattandosi di profilo dell’azione dì annullamento originariamente intentata avverso l’atto impositivo, avente funzione di paralizzare l’avversa pretesa.

Di contro l’appellato omise di costituirsi, sicchè l’ambito della devoluzione del giudice tributario di secondo grado ebbe a cristallizzarsi con riguardo ai soli punti della sentenza investiti dal gravame, i quali – ripetesi – non attennero alla qualità soggettiva dell’istante.

4. – L’impugnata sentenza ha quindi pronunciato ultra petita, e va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima commissione tributaria regionale, la quale provvedere a esaminare la regiudicanda nei limiti delle questioni poste con l’appello, oltre che a provvedere sulle spese processuali, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.

I restanti due motivi – rispettivamente intesi a denunciare violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, con riguardo alla legittimità dell’accertamento sintetico, e violazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla mancata dimostrazione, in ogni, caso della affermata qualità di coltivatore diretto dell’intimato – sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Calabria anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA