Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11720 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20442-2016 proposto da:

MUGLIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 121, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE VETERE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1140/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/08/2016 R.G.N. 602/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 26 agosto 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e, pur revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da I.A. nei confronti della Ditta Muglia S.r.l., rigettava l’opposizione da quest’ultima proposta e riconosceva il credito dal primo azionato in sede monitoria a titolo di retribuzioni per i mesi di dicembre 2009 e febbraio 2010, tredicesima e TFR, rigettando altresì la domanda riconvenzionale concernente il risarcimento del danno derivante dall’uso improprio del telefono aziendale e dell’ascrivibilità alla condotta colposa dello I. dei sinistro in cui era stato coinvolto il furgone aziendale;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a fronte della prova offerta dallo I. della sussistenza del rapporto di lavoro, non assolto l’onere della prova gravante sulla Società dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi o dell’eventuale esonero dagli stessi, spettanti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli importi dei crediti liquidati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, non provate le pretese poste a base della domanda riconvenzionale;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale lo I., pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova che allo I. incombeva circa l’entità del credito per retribuzioni, non avendo il predetto prodotto le buste paga relative;

che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la Società ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo desunto la prova del credito dall’erroneo convincimento della mancata contestazione da parte della Società degli importi indicati;

– che, nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.c., è prospettata in relazione a quanto statuito dalla Corte territoriale circa il dover il computo della rivalutazione monetaria

e degli interessi legali sui crediti di lavoro essere operato sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

– che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione

e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., la Società ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa considerazione ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Società medesima in via riconvenzionale la mancata contestazione delle allegazioni in fatto dalla stessa addotte e la ritenuta irrilevanza probatoria della documentazione offerta;

– che i primi due motivi devono ritenersi inammissibili risultando le censure mosse del tutto inconferenti rispetto al pronunciamento della Corte territoriale fondato sul principio del tutto condivisibile per cui il riparto dell’onere della prova nell’ambito del giudizio di cognizione circa la sussistenza di un credito retributivo comporta che è a carico del lavoratore la dimostrazione della sola esistenza del rapporto da cui discende il diritto agli emolumenti connessi, mentre grava sul datore la prova del fatto estintivo, qui insussistente per la stessa ammissione della Società ricorrente che, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, si limita a contestare l’esattezza degli importi azionati in sede monitoria, esplicitando poi che l’inesattezza riguarderebbe esclusivamente l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di retribuzione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e contributive;

che infondato è, di contro, il terzo motivo stante l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 10.4.2001, n. 5363 e in senso conforme Cass. 26.7.2002, n. 11121 e Cass. n. 28513/2008) per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati dal giudice in relazione ad un credito di lavoro ex art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive;

che, ancora inammissibile deve ritenersi il quarto motivo, limitandosi la Società ricorrente a ribadire il proprio assunto per cui la pretesa risarcitoria sarebbe risultata provata a motivo della genericità delle contestazioni dello I. nonchè dell’idoneità probatoria deì mezzi istruttori offerti senza misurarsi con le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha disatteso tale assunto

Il ricorso va, dunque, respinto, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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