Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11720 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27239/2015 proposto da:

JAYNE SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CONVERTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 765/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la CTR della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla società Jayne Sport srl contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno 2007.

Rilevato che la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria e che il procedimento va rinviato a nuovo ruolo per nuova proposta.

PQM

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 magio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA