Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1172 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29392-2018 proposto da:

M.C., S.E., S.B.M.C.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO RUSSO

BAVISOTTO;

– ricorrenti –

contro

SI.BE.G. SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione E.M.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOVEBI SRL, B.A., G.F., L.C.C.,

L.M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1436/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

S.E. e M.C., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia S.B., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo S.I.B.E.G. Società Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno. Esposero che il giorno (OMISSIS) presso un bar di (OMISSIS) era stato dato da bere alla minore B., allora di due anni, a causa di erroneo scambio con bottiglia di acqua minerale, un liquido corrosivo altamente concentrato che aveva cagionato lesioni gravissime e che il manutentore della macchina Premix distributrice di Coca Cola, di proprietà della convenuta, anzichè eseguire personalmente le operazioni di pulizia e sterilizzazione della macchina, aveva delegato le dette operazioni a personale del bar, il quale aveva lasciato incustodito il liquido in bottiglia di acqua minerale posta ai piedi del bancone del bar. La convenuta chiamò in causa G.F., che aveva consegnato la soda caustica al gestore del bar, SO.VE.BI. s.r.l., società distributrice della bevanda da cui dipendeva il G., B.A., gestore del bar, L.C.C., moglie del B., la quale aveva servito il liquido alla minore, L.M.B., dipendente del bar che aveva preso la bottiglia e l’aveva consegnata alla L..

Dichiarata l’incompetenza territoriale da parte del giudice adito e riassunto il giudizio presso il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva furono dichiarati responsabili in via solidale S.I.B.E.G., B.A. e G.F., riconoscendo il diritto di rivalsa in favore di S.I.B.E.G. nei confronti degli altri due, e con sentenza definitiva furono condannati i responsabili in solido fra di loro al pagamento della somma di Euro 509.967,50 a titolo di danno non patrimoniale subito da S.B., di Euro 16.334,50 a titolo di danno patrimoniale subito dagli attori e di Euro 125.000,00 in favore rispettivamente di S.E. e M.C., previa devalutazione ed oltre rivalutazione ed interessi.

Proposto appello da S.I.B.E.G. ed appello incidentale da S.E., M.C. e S.B., con sentenza di data 24 luglio 2017 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello principale, rigettò la domanda nei confronti di S.I.B.E.G., disponendo la restituzione in favore di quest’ultima della somma di Euro 1.370.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo, ed, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannò SO.VE.BI. s.r.l. in solido con B.A. e G.F. al pagamento in favore di S.E., M.C. e S.B. delle somme liquidate dal Tribunale, con condanna delle parti soccombenti alla rifusione delle spese processuali liquidate per il primo grado in Euro 50.000,00 e per l’appello in Euro 22.926,40 oltre accessori.

Osservò la corte territoriale che non vi era responsabilità di S.I.B.E.G. ai sensi dell’art. 2049 c.c. perchè, premesso che le circostanze che la macchina fosse di proprietà di S.I.B.E.G. e che il G. avesse seguito corsi di addestramento presso S.I.B.E.G. non erano indici dell’esistenza del rapporto di preposizione, la manutenzione ordinaria delle macchine necessarie per l’erogazione della bevanda era stata affidata da S.I.B.E.G. a SO.VE.BI., società distributrice delle bevande, la quale aveva emesso regolare fattura per la detta attività, e ciò a prescindere dalla redazione in forma scritta del relativo contratto di appalto atteso che la fatturazione, per come confermato dalle testimonianze, si riferiva propriamente all’attività di manutenzione ordinaria della macchina Premix presso il locale del B., attività materialmente svolta dal G. quale dipendente di SO.VE.BI. (ed in particolare: nella sentenza penale si leggeva che le società concessionarie della distribuzione del prodotto, fra cui SO.VE.BI., si occupavano anche della manutenzione ordinaria delle macchine, come riscontrato dalle numerosissime fatture in atti rilasciate da SO.VE.BI. recanti la dicitura “assistenza vostre macchine e vostre apparecchiature”; il teste V.E. aveva dichiarato di avere provveduto alla manutenzione straordinaria delle macchine sulla base di appalto stipulato con S.I.B.E.G. e di avere consegnato il liquido sterilizzante per la manutenzione ordinaria, pervenutogli da S.I.B.E.G., a G. quale dipendente di SO.VE.BI.; il G. nell’interrogatorio formale aveva confermato di avere svolto la manutenzione ordinaria, su richiesta di SO.VE.BI. sollecitata da S.I.B.E.G.; i testi Ve. e O. avevano confermato che SO.VE.BI. provvedeva alla manutenzione ordinaria). Aggiunse che isolata era rimasta la dichiarazione del teste C., dipendente di SO.VE.BI., secondo cui il G. si era occupato della manutenzione per conto di S.I.B.E.G. e che irrilevante era la dedotta falsità della dichiarazione resa dal G. con cui questi affermava di non avere alcun rapporto di dipendenza o collaborazione anche occasionale con S.I.B.E.G., posto che la falsità concerneva l’effettiva esecuzione delle operazioni di pulizia della macchina la mattina del (OMISSIS).

Venendo all’appello incidentale, osservò la corte territoriale che, pur dovendosi concordare con l’erroneità del giudizio di incapacità a testimoniare del teste M., socio di SO.VE.BI., la testimonianza era irrilevante ai fini della responsabilità di SO.VE.BI., non aggiungendo le circostanze capitolate nulla al quadro probatorio, e che, in relazione alla dedotta culpa in eligendo di S.I.B.E.G., non erano state dedotte circostanze utili a comprovare l’inadeguatezza di SO.VE.BI.. Aggiunse che le dichiarazioni del M. al giudice penale avevano confermato l’affidamento della manutenzione ordinaria a SO.VE.BI. (in particolare il M. aveva dichiarato che il cliente chiamava SO.VE.BI. quando aveva bisogno di assistenza e che “la manutenzione quella ordinaria la facevamo noi tramite il nostro tecnico, mentre se si trattava di operazioni più complesse allora chiamavamo la S.I.B.E.G. in particolare il signor V.E.”).

Osservò che non vi era responsabilità di S.I.B.E.G. per un titolo diverso dall’art. 2049, stante l’autonomia dell’appaltatore e la mancanza di prova di culpa in eligendo, essendo limitata l’ingerenza alla verifica dell’attività svolta onde corrispondere gli importi fatturati dalla SO.VE.BI., mentre non poteva profilarsi una responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2043 “non essendo neppure dedotto da parte degli S.- M. il comportamento illecito nel quale si sostanzierebbe siffatta responsabilità”, e che sussisteva invece la responsabilità di SO.VE.BI.. Infine osservò la corte territoriale che infondato era il motivo di appello incidentale con cui era stato dedotto che la dieta liquida prescritta alla minore dopo la gastrostomia aveva comportato un periodo di invalidità di 1452 giorni (invece dei 648 riconosciuti dal Tribunale) e aveva sottratto la minore alle normali attività per le otto ore giornaliere dedicate alla digestione, dovendo essere confermato il giudizio del primo giudice di mancanza di riflessi della dieta liquida sulle normali attività per non essere stata dedotta alcuna precisa circostanza dalla quale evincere l’esistenza dell’invalidità temporanea della bambina per il lungo periodo indicato e stante l’assenza, come rilevato dal CTU, di qualsivoglia documentazione da cui desumere la limitazione delle normali attività per effetto della dieta liquida.

Hanno proposto ricorso per cassazione S.E., M.C. e S.B. sulla base di otto motivi e resiste con controricorso S.I.B.E.G. – Società Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti, premesso che la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 sussiste anche in assenza di un rapporto contrattuale, che il giudice di appello ha trascurato le considerazioni della sentenza di primo grado circa la sterilizzazione degli impianti a cura di S.I.B.E.G. e che sulla base delle risultanze processuali non vi era alcun appalto per la manutenzione ordinaria fra le due società, avuto in particolare riguardo alle circostanze che nel costo dei fusti forniti a SO.VE.BI. era ricompreso quello della manutenzione ordinaria (teste V.) e che il teste C. aveva dichiarato che il G. si era occupato della manutenzione per conto di S.I.B.E.G.. Aggiungono che le fatture richiamate dal giudice di appello non sussistevano in atti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che le risultanze istruttorie convergevano nel senso che la manutenzione ordinaria fosse compito di S.I.B.E.G. e che in tal modo è stato violato l’art. 116.

I motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Le censure hanno chiaramente per oggetto il giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale, e la valutazione della prova, che è sfera riservata alla competenza del giudice di merito. Va rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; 7 dicembre 2017, n. 29404; 5 luglio 2018, n. 17611).

Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può poi porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000).

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha omesso di esaminare le seguenti circostanze di fatto: il contratto stipulato fra S.I.B.E.G. e SO.VE.BI. aveva ad oggetto solo l’attività di distribuzione dei prodotti; B.A. aveva dichiarato che dopo il sinistro S.I.B.E.G. aveva mandato un tecnico per provvedere alla pulizia e manutenzione della macchina Premix; la polizza di assicurazione stipulata da S.I.B.E.G. con La Fondiaria contemplava la responsabilità civile derivante dall’esercizio di distributori automatici; come risultante dalla relazione di visita medica della minore, S.I.B.E.G. aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa, con ciò ritenendosi responsabile; dalla riproduzione della telefonata fra S.E. ed il G., nonchè dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo, si evinceva che erano stati i rappresentanti di S.I.B.E.G. a convocare presso il loro ufficio il G. dicendogli di firmare un documento; dalla perizia giurata risultava la natura straordinaria della tipologia di attività di sterilizzazione, da ricondursi perciò a personale specializzato; in prossimità del ricovero della minore era pervenuta telefonata di una persona qualificatasi come dipendente della Coca Cola, chiedendo informazioni sullo stato di salute della minore medesima.

Il motivo è infondato. L’oggetto del rapporto contrattuale fra le due società è stato esaminato dal giudice di appello, che ha concluso nel senso dell’esistenza dell’affidamento di un appalto, sia pure non in forma scritta. Le ulteriori circostanze di fatto esposte sono prive di decisività. L’invio di tecnico specializzato dopo il sinistro è un dato neutrale ai fini dell’identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ordinaria. L’oggetto della polizza assicurativa richiamato nel motivo non appare avere correlazione con il sinistro in questione e la denuncia effettuata alla assicurazione pare dettata da mere esigenze di cautela. La qualificazione dell’attività di sterilizzazione ha natura valutativa, e non integra un fatto, e comunque non appare elemento decisivo tale da neutralizzare l’apprezzamento del giudice di merito relativamente alla ripartizione dei compiti fra le due società. Priva di significato è poi la telefonata di cui si dà conto. La circostanza della dichiarazione resa dal G. è stata infine esaminata dal giudice di appello.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 1, 3, 7 e 12, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, contenuta nella richiesta di condanna per ogni altro titolo nelle conclusioni della comparsa di risposta, e che quanto alla responsabilità per culpa in eligendo S.I.B.E.G. aveva gestito in modo assai leggero l’attività di manutenzione (il G. non era mai stato visto dai testi presso i corsi di aggiornamento), quanto alla responsabilità diretta S.I.B.E.G. non aveva usato in modo diligente la macchina, affidandone la manutenzione a chi si era dimostrato incapace di assolvere il compito.

Il motivo è inammissibile. Circa la denunciata omessa pronuncia in ordine alla domanda ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la parte ricorrente non ha specificatamente indicato in quali termini, anche sotto il profilo della causa petendi, la domanda sia stata proposta, essendosi limitata a richiamare una generica condanna “per ogni altro titolo”, la quale comunque non integrerebbe una domanda con riferimento alla disciplina indicata. Ad ogni buon conto il giudice di appello, provvedendo sull’appello incidentale, ha escluso la responsabilità per titoli diversi dall’art. 2049 e dunque, ove una simile domanda sia stata proposta, deve ritenersi che su di essa abbia pronunciato.

Circa la questione della culpa in eligendo la censura è affetta dalle stesse ragioni di inammissibilità evidenziate a proposito dei primi due motivi, essendo relativa al giudizio di fatto. Quanto infine alla responsabilità diretta la censura è priva di decisività in quanto non risulta impugnata la ratio decidendi (“non essendo neppure dedotto da parte degli S.- M. il comportamento illecito nel quale si sostanzierebbe siffatta responsabilità”).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha erroneamente, in mancanza di documentazione, ritenuto esistente la regolare fatturazione fra le due società per l’attività di pulizia e sterilizzazione, la quale poteva essere dimostrata solo dal dato documentale. Aggiunge che il teste V. aveva dichiarato che nel costo dei fusti forniti a SO.VE.BI. era ricompreso quello della manutenzione ordinaria.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di inammissibilità dei primi due motivi. I ricorrenti non denunciano la violazione di limiti legali in ordine alla prova, ma il cattivo esercizio di valutazione della stessa, affermando che l’esistenza delle fatture poteva essere dimostrata con il dato documentale e non con i testimoni. In tali termini la censura è diretta proprio alla valutazione della prova, che è sfera riservata alla competenza del giudice di merito.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che nell’appello incidentale condizionato, con riferimento all’ordinanza con cui era stata esclusa l’escussione del teste M.E. ai sensi dell’art. 246 c.p.c. in quanto socio di SO.VE.BI. ed all’implicito rigetto da parte del Tribunale della richiesta di revoca formulata in sede di comparsa conclusionale, era stato affermato che la testimonianza doveva ritenersi ammissibile e rilevante circa la responsabilità di S.I.B.E.G. ed erano stati evidenziati i capitoli di prova, fra cui le circostanze che nessuna delega di manutenzione degli apparecchi Premix era mai intervenuta fra S.I.B.E.G. e SO.VE.BI., che quest’ultima mai aveva fatturato alcuna attività di pulizia dell’apparecchio presso il B. e che il G. aveva operato la manutenzione per conto e su richiesta di S.I.B.E.G.. Aggiungono che il giudice di appello, pur avendo riconosciuto il teste capace, ha affermato che la prova era del tutto irrilevante in relazione alla responsabilità di SO.VE.BI., laddove invece la prova era stata articolata per l’accertamento della responsabilità di S.I.B.E.G..

Il motivo è inammissibile. Al di là del rilievo di irrilevanza della testimonianza ai fini della responsabilità di SO.VE.BI., il giudice di appello ha valutato le dichiarazioni rese dal M. al giudice penale quale conferma dell’affidamento della manutenzione ordinaria a SO.VE.BI.. Ha in particolare trascritto la seguente dichiarazione: “la manutenzione quella ordinaria la facevamo noi tramite il nostro tecnico, mentre se si trattava di operazioni più complesse allora chiamavamo la S.I.B.E.G. in particolare il signor V.E.”. Alla stregua di tale valutazione del giudice di appello non può affermarsi che la questione della testimonianza del M. sia stata valutata solo in rapporto alla responsabilità di SO.VE.BI.. Il giudizio di irrilevanza della testimonianza, una volta che le dichiarazioni del M. in sede penale siano state ritenute riscontro dell’affidamento della manutenzione ordinaria a SO.VE.BI., deve intendersi esteso anche al profilo della responsabilità di S.I.B.E.G..

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, con riferimento al rilievo secondo cui non era stata documentata la limitazione delle normali attività per effetto della dieta liquida, che erano stati forniti tutti i dati ed in particolare che nella consulenza di parte era stato evidenziato che l’alimentazione della piccola B. era abbastanza laboriosa e richiedeva non meno di dieci ore giornaliere, con somministrazione tipo flebo a goccia della durata di almeno un’ora per cinque volte al giorno, cui seguiva un’ora di sofferenza della piccola, la cui digestione era lenta e oltremodo laboriosa. Precisano che sul punto si registrava il silenzio del CTU e che era stato omesso il richiamo del CTU per valutare il periodo di invalidità temporanea.

Il motivo è fondato. Il giudice di appello ha escluso che sia stata documentata la limitazione delle normali attività per effetto della dieta liquida e sul punto ha rinviato alla CTU. Tale rinvio è però rimasto generico, senza alcun riferimento specifico alla valutazione della CTU. Di contro i ricorrenti richiamano una pagina della consulenza di parte nella quale sono state indicate le ragioni di limitazione della vita ordinaria per la minore. A fronte di tale rilievo la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente in quanto non solo il giudice di appello non si è fatto carico di quanto evidenziato dal consulente di parte, ma anche non vi è uno specifico riferimento nella motivazione ad una parte della relazione di CTU in cui i rilievi del consulente di parte sul punto possano essere stati specificatamente confutati. La motivazione, nei limiti della questione in esame, non supera in conclusione il vaglio del minimo costituzionale.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha disposto la restituzione di Euro 1.370.000,00 omettendo di spiegare su quale base di calcolo si sia pervenuti al detto importo e che risultano duplicate le spese di primo grado per Euro 50.000,00, essendo state una volta inserite nella (ingiustificata) somma di Euro 1.370.000,00, ed una seconda volta liquidate in sede di condanna alla rifusione delle spese processuali.

Il motivo è fondato. Con riferimento alla restituzione di Euro 1.370.000,00 la statuizione corrisponde esclusivamente al dispositivo senza che possa essere rinvenuta la motivazione. Quest’ultima ha ad oggetto l’esclusione di novità della domanda, la natura della domanda medesima e la fissazione della decorrenza degli interessi, ma manca il processo motivazionale relativo all’identificazione dell’importo in discorso. La sentenza è dunque per questa parte carente di motivazione. Il rilievo di assenza della motivazione ha carattere assorbente rispetto all’ulteriore questione della duplicazione delle spese processuali. Tale questione è da ritenere infatti assorbita rispetto al profilo pregiudiziale della carenza del requisito motivazionale.

P.Q.M.

Accoglie il settimo e l’ottavo motivo e rigetta per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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