Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11719 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16597/2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO TREVISSON;

– ricorrente –

contro

F.I.F. – FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA, in del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASENTO 37, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PIZZUTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 842/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/12/2015 R.G.N. 169/2015.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 20 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava la domanda proposta da C.N. nei confronti di FIF – Fondazione Italiana per la Fotografia, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti per aver l’istante operato come direttore gestionale ed amministrativo della Fondazione e la condanna di questa al pagamento delle differenze retributive maturate;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato sulla base delle risultanze istruttorie l’insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e l’aver l’istante reso in favore della Fondazione una prestazione da ritenersi gratuita in relazione al contesto in cui il rapporto è maturato;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre C.N., affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Fondazione che ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto irrilevante ai fini del decidere la mancata contestazione da parte della Fondazione allora convenuta delle allegazioni in fatto di cui al ricorso introduttivo;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale circa la non ravvisabilità nella specie della subordinazione pur a fronte dell’inserimento nell’organizzazione della Fondazione e dello svolgimento continuativo di attività gestionale in favore della stessa;

– che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., sono prospettati in relazione all’omessa considerazione in sede di apprezzamento del materiale istruttorio dei documenti prodotti contrassegnati dai nn. da 4 a 89;

– che con il quarto motivo, posto sotto la rubrica “violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.” il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del percorso argomentativo fondato sulla valorizzazione di elementi presuntivi in base al quale la Corte territoriale ha concluso per la gratuità della prestazione;

– che nel quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’omessa considerazione di risultanze istruttorie incidente nel senso di indurre l’erroneità della valutazione della gratuità della prestazione;

che con il sesto motivo, rubricato con riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver statuito in ordine alla domanda subordinata concernente la spettanza dei compensi presupposti dalla natura autonoma della prestazione;

– che il settimo motivo intitolato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., è volto a censurare la statuizione della Corte territoriale intesa a negare al ricorrente l’indennizzo conseguente all’indebito arricchimento conseguito alla Fondazione;

– che l’impugnazione proposta, mirando, nel suo aspetto fondamentale, a censurare la pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie di un rapporto di lavoro subordinato ed al carattere gratuito della prestazione autonoma resa dal ricorrente in favore della Fondazione facendo leva essenzialmente sulla circostanza, non contestata dalla stessa Fondazione, come si afferma nel primo motivo, di aver effettivamente curato la gestione della Fondazione con inserzione nell’organizzazione della medesima, assumendone la decisiva rilevanza in ordine alla qualificazione subordinata del rapporto ed alla spettanza del corrispettivo, finisce per non misurarsi con il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo, correttamente giudica il dato, che puntualmente valuta, conseguendone così l’inammissibilità del primo e del terzo motivo e considera caratteristico anche della prestazione autonoma, recessivo in relazione alla mancata prova della ricorrenza nella specie dell’elemento tipizzante il rapporto di lavoro subordinato, dato dall’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore e degli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione, giungendo poi ad escludere la spettanza del corrispettivo anche con riferimento alla prestazione autonoma resa, cosicchè infondato risulta il sesto motivo concernente l’omessa pronunzia a riguardo, sulla base di elementi presuntivi da cui fa discendere il carattere gratuito della prestazione che devono considerarsi, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nell’infondato quarto motivo, congruamente apprezzati e solo parzialmente confutati nel quinto motivo da ritenersi perciò inammissibile, derivandone così anche l’infondatezza del settimo motivo, non configurandosi, a motivo della gratuità della prestazione, alcun indebito arricchimento;

– Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

– La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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