Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11719 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Simone di

Saint Bon, n. 61, presso l’avv. DISCEPOLO Maurizio, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del sindaco S.F.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 252, presso

l’avv. CAPUTO Bruno, unitamente all’avv. Gianni Fraticelli che lo

rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 665,

pubblicata il 13 novembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27

aprile 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 settembre 1993 G. R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il locale Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione appropriativa di un laboratorio ed un appartamento siti in (OMISSIS) ed occupati per la realizzazione di interventi urbanistici senza che all’occupazione seguisse alcun tempestivo provvedimento di espropriazione; chiedeva altresì liquidarsi l’indennità di occupazione legittima.

Con sentenza del 2 agosto 2001 il tribunale rigettava la domanda e la pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 27 ottobre – 13 novembre 2004.

Osservava la Corte che il G. aveva accettato l’indennità offerta in via provvisoria rinunciando ad ogni eventuale ulteriore conguaglio ed aveva esercitando il diritto di prelazione su un immobile ristrutturato dall’Amministrazione ai sensi della L. n. 734 del 1972, sul recupero delle unità abitative o ad uso diverso danneggiate da eventi sismici: riteneva che ciò esauriva ogni questione sia con riferimento alla rideterminazione dell’indennità di espropriazione liberamente accettata, sia con riferimento all’indennità di occupazione, poichè doveva prescindersi dai successivi esiti, eventualmente anomali, della procedura espropriativa – ancorchè non perfezionatasi con l’emanazione del provvedimento ablativo nei termini di legge – in quanto le vicende pubblicistiche erano parallele e non interferenti con i rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato, esaustivamente definiti e consumati con l’accettazione dell’indennità di esproprio e con la preventiva rinuncia ad ogni eventuale ulteriore conguaglio.

Contro la sentenza ricorre per cassazione G.R. con un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Ancona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11, e segg., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e osserva che l’accettazione dell’indennità provvisoria con rinuncia a conguaglio non avrebbe avuto effetti definitori del provvedimento ablatorio bensì natura di mero accordo sulla misura dell’indennità di espropriazione che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di cessione volontaria del fondo espropriando, non definisce il provvedimento ablatorio che avrebbe avuto la sua conclusione solo con l’emanazione del decreto di espropriazione nel termine previsto dal provvedimento di occupazione d’urgenza.

Prima di valutare la fondatezza della censura in esame va rilevato che il Comune di Ancona ha eccepito l’omesso esame da parte del giudice di merito dell’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio vantato dal G. e dell’eccezione di incompetenza del tribunale in ordine alla determinazione dell’indennità di esproprio.

Tali rilievi sono privi di fondamento poichè nel giudizio di legittimità non trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 346 cod. proc. civ., per il giudizio di appello con la conseguenza che la parte totalmente vittoriosa nel merito è tenuta a proporre ricorso incidentale condizionato per evitare la formazione del giudicato sulle questioni espressamente decise in senso ad essa sfavorevole, mentre le questioni ritenute assorbite, e rimaste perciò impregiudicate – come nella specie si verifica – trovano la loro collocazione nel giudizio di rinvio nell’ipotesi di cassazione della sentenza impugnata.

Passando all’esame del ricorso la censura è fondata e merita accoglimento.

Va considerato, infatti, che il D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 13, u.c., in tema di provvidenze in favore delle popolazioni delle Marche colpite dal terremoto, convertito nella L. 2 dicembre 1972, n. 734, stabilisce che per l’occupazione e per l’espropriazione degli immobili occorrenti per l’attuazione dei piani si applicano le norme della L. 22 ottobre 1971, n. 865: ne consegue che l’accordo sulla misura dell’indennità di espropriazione provvisoria offerta dall’espropriante vale solo ad accelerare la conclusione della procedura ablatoria precludendo la necessità della determinazione dell’indennità definitiva e l’eventuale giudizio di opposizione alla stima dell’in indennità non accettata, ma non esclude l’emissione del decreto di espropriazione per l’acquisto della proprietà del bene da parte dell’espropriante (Cass 20 giugno 2005, n. 13217, cit.

in memoria); e ciò a differenza di quanto avviene con la cessione bonaria del fondo espropriando con la quale l’Amministrazione acquista in via negoziale il fondo espropriando senza alcuna necessità della prosecuzione della procedura ablatoria.

Nè, poi, l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 17 del predetto decreto legge in favore dei proprietari per l’acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite o ristrutturate esaurisce la posizione di diritto soggettivo del privato – come erroneamente afferma la sentenza impugnata – poichè anche in tal caso il bene resta nella proprietà dell’espropriante sin quando non venga stipulato un contratto di trasferimento in favore del privato (Cass. 11 aprile 2006, n. 8442).

Ne consegue che, essendo incontroverso che il decreto di espropriazione degli immobili in questione è intervenuto in data 10 novembre 1992, e quindi oltre il decorso del termine quinquennale dell’occupazione legittima, disposta con provvedimento del 27 luglio 1981, si è verificata l’occupazione acquisitiva degli immobili ristrutturati o ricostruiti dal Comune in attuazione del piano particolareggiato approvato dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 13 del decreto legge citato.

Ciò comporta che, essendo privo di effetti il decreto di espropriazione tardivamente emanato nei confronti di beni già acquisiti dal Comune di Ancona a titolo originario, questi sìa tenuto a risarcire il danno subito dal G. per la perdita definitiva della proprietà dei beni occupati in attuazione del piano di restauro e di risanamento degli edifici lesionati dal sisma o parzialmente crollati (Cass. 20 settembre 2001, n. 11864, 16 aprile 2003, n. 6009).

Parimenti dev’essere liquidata l’indennità di occupazione legittima che non può ritenersi esclusa dal disposto della L. n. 734 del 1973, art. 16, invocato dal controricorrente: la norma – la quale esclude l’indennizzo per l’occupazione temporanea dell’immobile che sia stato restituito al proprietario dopo l’intervento di restauro – non può infatti trovare nella specie applicazione non avendo mai eccepito il Comune di Ancona nel giudizio di merito l’avvenuta restituzione, in favore del proprietario, degli immobili dei quali è stata dedotta l’occupazione acquisitiva.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui l’accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla D.L. n. 552 del 1972, convertito nella L. n. 734 del 1972, non escludono nè il diritto del privato al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione acquisitiva del bene, verificatasi a seguito della emissione tardiva del decreto di espropriazione nei confronti di un bene irreversibilmente trasformato, nè il diritto alla corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA