Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11718 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18744-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO
CLEMENTI 68 presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MACI MARIO LEONARDO, giusta
delega a margine;
– controracorrente –
avverso la sentenza n. 60/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 21/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERROSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La commissione tributaria regionale delle Puglie, sez. dist. di Lecce, in riforma della sentenza n. 132/03/99 della commissione tributaria provinciale di Brindisi, ha accolto un ricorso proposto da M.C. avverso una cartella esattoriale per Irpef e Ilor dell’anno 1991, maggiorata di sanzioni e interessi, derivata da omessa dichiarazione di imponibile relativo a un contratto di locazione. Ha motivato la decisione ritenendo la nullità della cartella per vizio della notifica di essa medesima e del prodromico avviso di accertamento, in quanto rispettivamente eseguite a mani di soggetti terzi in luoghi diversi dalla residenza anagrafica dell’intimata.
Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 21-4.2005 e non notificata, interpongono ricorso il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, sulla base di un motivo cui l’intimata resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Gli impugnanti denunziano violazione degli artt. 157, 164 e 112 c.p.c. e art. 2909 c.c. assumendo essersi formato il giudicato in ordine alla sanatoria della nullità della notificazione.
Sostengono essere il giudicato derivato dalla decisione di primo grado in punto di efficacia sanante – con effetto ex tunc – della costituzione in giudizio della parte ricorrente; in relazione alla quale efficacia sanante nessuna osservazione sarebbe stata fatta con l’appello.
2. – Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e finanze, che non fu parte degli anteriori gradi di merito e che è soggetto distinto dall’agenzia fiscale, ente a sua volta dotato di autonomia soggettiva di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 300 del 1999.
Risulta dalla sentenza esservi stata, negli anteriori gradi di merito, assunzione in via esclusiva, da parte dell’agenzia delle entrate, della gestione del contenzioso, con conseguente spettanza a essa soltanto dell’esercizio dei correlati poteri processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. 2006/3116). Alla declaratoria può far seguito la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, per giusti motivi.
3. – Il surriferito mezzo è, nei limiti della posizione della ricorrente agenzia, fondato.
L’ambito della devoluzione, nel giudizio di appello, è definito dai motivi di gravame in relazione alla questione decisa (cd. res in iudicium decisa), esplicitamente o meno. In tal senso la questione decisa dalla commissione provinciale, in esito alla ritenuta efficacia sanante (del ricorso e) della costituzione del ricorrente in sede giurisdizionale rispetto alla riscontrata nullità della notifica dell’atto impositivo, attenne alla sanatoria di questa nullità.
Rispetto a tale nozione, e alla fattispecie nella quale essa si sostanzia, la nullità (della notifica degli atti impositivi) rappresenta solo un antecedente logico.
Va invero precisato che l’atto processuale non si sottrae alla costruzione della comune categoria della sanatoria dell’atto invalido. Sicchè non è l’atto nullo a diventare eccezionalmente efficace nell’ipotesi di sanatoria, ma il fatto (id est, la fattispecie) che deriva dall’evento sanante. Per cui, esattamente come accade nel diritto sostanziale (e come chiarito dalla più convincente dottrina), l’efficacia dell’atto nullo non è, in tal caso, che la conseguenza di un altro atto, rilevante per l’ordinamento, nel quale si compendia la nozione di fattispecie, e che da corpo a una nuova condizione per comodità definibile con l’espressione “atto nullo sanato” o “sanatoria”.
4. – Ciò stante, dall’impugnata sentenza si apprende che l’appellante sig.ra M. tornò a eccepire, in appello, la nullità delle cartelle e dell’avviso di accertamento “per irregolarità della notifica”, completamente trascurando di considerare che, invece, la sentenza di primo grado aveva reso la propria decisione sulla affermata rilevanza di una fattispecie altra (la sanatoria), della quale la nullità pur costituiva l’indiscusso logico presupposto, e avverso la quale dovevano, pertanto, essere orientate le censure sotto pena di giudicato.
E’ assertoria la contraria affermazione dell’intimata, che risulta infine enunciata nell’ultima pagina del controricorso (“in ogni caso, nella proposizione dell’appello si è comunque espressamente ed esplicitamente contestato tale profilo della decisione di primo grado (pag. 9), fondante l’iter motivazionale della stessa”). E semmai avrebbe dovuto essere coerentemente sviluppata mediante l’apposita denuncia di un vizio di omessa pronuncia, a mezzo di ricorso incidentale condizionato.
5. – Può la Corte enunciare, in conclusione, il seguente principio di diritto: “il giudicato sulla questione della sanatoria della nullità della notificazione di un atto impositivo non è escluso dalla riproposizione in appello della sola questione di nullità, stante che questa, della accertata sanatoria, costituisce un semplice antecedente logico”.
Ha dunque errato la commissione regionale nel non rilevare il giudicato interno formatosi sulla accertata fattispecie sanante.
Questo comporta l’accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, attesa la sanatoria della nullità della notifica dell’atto presupposto, può la Corte pronunciare nel merito del ricorso avverso la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 rigettandolo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito. Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia, compensando le spese nel rapporto con l’intimata;
– accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso la cartella di pagamento; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’intimata a rifondere all’agenzia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 650,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011