Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11718 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 509/2016 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,
presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHELE MARTINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1125/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– M.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1125/30/2015, depositata in data 16/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007 ed ad una plusvalenza da cessione infra-quinquennale di un fabbricato e di un terreno, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente (riconoscendo la deduzione delle spese notarili sostenute per l’alienazione immobiliare, ma negando la spettanza dell’esenzione ex art. 67, comma 1, lett. b) T.U.I.R., non essendo stata dimostrato che l’unità immobiliare fosse stata adibita dalla cedente ad abitazione familiare).
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
– in sede di memoria, la ricorrente ha dato atto di avere richiesto ad Equitalia Servizi di Riscossione spa la definizione agevolata dei carichi pendenti, D.L. n. 196 del 2016, ex art. 6, ed ha chiesto rinvio a N.R. della causa, in attesa di ottenimento della comunicazione rituale di ammissione alla procedura agevolata.
PQM
Rinvia la causa a N.R. in attesa della definizione agevolata richiesta dalla contribuente.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017