Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11717 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18492-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

PFP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14 presso lo

studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato PAOLETTI MARCO, che si riporta al

controricorso e deposita cartolina verde quale prova di avvenuta

notifica del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di apposito p.v.c. della G. d. F. l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, con due avvisi di accertamento rispettivamente relativi agli anni 1993 e 1994, contestò alla Refco Italia s.p.a. (oggi PFP s.r.l., in liquidazione) di avere indicato tra i componenti positivi di – reddito dell’anno 1995, al solo di fine di copertura di – perdite di esercizio, commissioni attive (per raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari) non di competenza. Provvide dunque al recupero a tassazione delle relative somme ai fini Irpeg e Ilor.

La società propose ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, che lo accolse – con sentenza 734/34/2002 – nella considerazione che dai documenti prodotti in giudizio era emerso che, in effetti, solo nel corso dell’esercizio 1995 si erano determinati i requisiti di esistenza e di determinabilita del credito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, (Tuir).

Su gravame dell’agenzia delle entrate la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza pubblicata in data 26.4.2005, ha confermato la detta statuizione, salva la riforma della sentenza di primo grado nel capo concernente le spese processuali, che, con riguardo a entrambi i giudizi, ha interamente provveduto a compensare.

Ricorrono ora per cassazione il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo parte ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e (per quanto occorra) n. 4, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 4 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – censura quanto affermato dai giudici tributari in ordine all’operatività del principio di competenza.

Sostiene che “la certezza (…) e la determinazione (…) dei ricavi per complessive lire 140.000.000 (..), derivanti dall’esercizio delle attività di raccolta di ordini di – acquisto e di vendita e di consulenza in materia di valori mobiliari, risulta in modo inequivocabile dalla documentazione messa a disposizione dell’amministrazione finanziaria”. E osserva che in tal guisa verrebbe in rilievo un documento informale extracontabile, esibito dal presidente del c.d.a. di Refco Italia in sede di ispezione della Consob (e allegato al p.v.c.), legittimamente utilizzabile ai fini dell’accertamento fiscale.

Con il secondo motivo denuncia, invece, vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della insufficienza e della contradditorietà, per avere il giudice di merito omesso di indicare gli elementi al fondo del convincimento di incertezza e di indeterminabilità, e quindi di non imputabilità agli anni 1993 e 1994, dei ricavi in questione.

2. – I due motivi si palesano inammissibili.

Invero il primo motivo – fermo che non soddisfa il minimale fine di chiarezza espositiva, funzionale a cogliere la pertinenza della denunciata violazione di legge in rapporto all’operatività del principio di competenza – sottende un apprezzamento di fatto, qual è quello della portata probatoria dell’asserito documento extracontabile circa l’esistenza e la determinazione del credito. Il tenore del documento detto, peraltro, non è trascritto nel ricorso, con conseguente genericità del motivo e violazione del canone di autosufficienza.

Il secondo motivo, denunciando – come detto – un vizio logico della motivazione, testualmente affida l’indicazione del fatto controverso alla seguente sintesi: “la motivazione appare inidonea laddove si limita ad affermare (…) la non imputabilità dei noti ricavi alle annualità indicate dall’amministrazione finanziaria, senza tenere conto adeguatamente delle emergenze istruttorie del caso di specie”.

Si impone allora il rilievo che in nessuna parte del ricorso in concrete risulta indicato quali siano le risultanze istruttorie nella cui considerazione la valutazione di merito sarebbe stata insufficiente o manchevole.

in tal modo il citato secondo motivo omette di precisare il fatto controverso che, in seno alla motivazione della sentenza di merito, sarebbe stato insufficientemente o contraddittoriamente valutato, oltre che le stesse ragioni della proposta apodittica censura.

3. – Il ricorso per conseguenza è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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