Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11717 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 29/10/2015, dep. 08/06/2016), n.11717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27356-2009 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALCIDE DE
GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO FAUSTO
CAROTTI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 208/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAROTTI che ha chiesto il rinvio
a nuovo ruolo, in subordine accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in
subordine inammissibilità o rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.M. ricorre, con due motivi, contro il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 208/28/08 dep. 22.10.2008), emessa in relazione a cartella esattoriale per Irpef anni 2002 e 2003, della quale contesta la legittimità per mancata preventiva notifica dei relativi avvisi di accertamento. La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, assente la parte, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la cartella impugnata in quanto emanata successivamente alla notifica degli avvisi suddetti, e correttamente effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a mani del padre convivente del destinatario.
Si costituisce l’Agenzia delle entrate rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetta.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come esattamente rilevato anche dal PG, in tutti i casi in cui l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato, proposto come nel caso di specie – soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze) e il contribuente, nella specie non costituitosi in secondo grado, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l’estromissione del dante causa Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate (v. Cass. n. 6196/2015; a 11775/10; n. 27452/08; n. 9004/07).
2. Con il primo motivo di ricorso, F.M. denuncia vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), e violazione di legge (art. 139 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR ritenuto legittima la notifica degli avvisi di accertamento effettuata in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente ( (OMISSIS), ove è stata notificata la cartella impugnata), nelle mani del padre non convivente.
3. Il motivo è fondato.
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c) la notificazione degli avvisi e degli altri atti al contribuente (salvo il caso di consegna in mani proprie) deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario. A norma dell’art. 139 c.p.c., n. 2, espressamente richiamato dal precedente art. 60, in assenza del destinatario può essere consegnata copia dell’atto a persona di famiglia (o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda).
Nella specie, tuttavia, la notifica è stata effettuata a un indirizzo diverso da quello del destinatario (in (OMISSIS), ove per inciso è stata regolarmente notificata la cartella impugnata), come si evince dalle relate di notifica riportate nel ricorso e comunque prodotte dalla controricorrente.
Ne consegue l’irrilevanza del fatto che la notifica sia stata effettuata a mani del familiare dichiaratosi convivente con il destinatario dell’atto (art. 139 c.p.c., n. 2), in quanto tale qualificazione non rileva quando la notificazione sia stata effettuata nella residenza del familiare e questa sia diversa da quella del destinatario dell’atto (cfr. Cass. 2 ottobre 1991; Cass. 6 maggio 1985 n. 2830; n. 15473 del 2014), come da documentazione depositata dal ricorrente. Metta irregolarità ha, dunque, determinato la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento che hanno preceduto la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. n. 6051/1997; n. 7750/2011).
4. Resta assorbito il secondo motivo col quale si deduce erronea motivazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b) in relazione all’art. 148 c.p.c., per inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento in quanto fatta a persona a persona diversa dal destinatario che non ha apposto la sua firma, nonostante il messo comunale abbia dato atto della sua apposizione.
5. Pertanto, accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, con decisione di merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto deve essere accolto il ricorso introduttivo del contribuente, con annullamento della cartella impugnata. Le spese vengono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il primo motivo del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, annulla la cartella impugnata; condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 per il primo grado di giudizio ed in Euro 7.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016