Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11716 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 28,

presso l’avv. BERNARDI Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Esther s.r.l. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via G. G. Porro 8, presso l’avv. BARENGHI

Andrea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4302/05 del

10.10.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20.4.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Barenghi per il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.11.2005 la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta da B.S. avverso la decisione con la quale il tribunale aveva dichiarato l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, del contratto con il quale la Esther s.r.l., poi dichiarata fallita, aveva venduto a B.S. un immobile per il prezzo di L. 250.000.000, oltre I.V.A., condannandolo inoltre al pagamento della somma di L. 2.100.000 mensili, quale indennità di occupazione dal giorno della vendita ((OMISSIS)) al soddisfo. In particolare la Corte territoriale riteneva inadeguato il prezzo, essendo stato apprezzato il valore dell’immobile in L. 378.000.000; non provata la circostanza che l’immobile in questione sarebbe stato venduto al B. dalla Milano Centrale Leasing s.p.a., che per l’appunto aveva concesso in leasing l’immobile alla Esther s.r.l.; provata viceversa la consapevolezza della stato di insolvenza della Esther da parte del B., sia per essere stato amministratore della Esther sino a pochi giorni prima dell’acquisto del compendio, sia per l’esistenza di fideiussione in favore della New Shoes s.r.l., a sua volta prossima alla dichiarazione di fallimento e amministrata dal padre del convenuto, sia infine per le stesse dichiarazioni rese da quest’ultimo in ordine all’assoluta mancanza di liquidità della Esther. Non vi sarebbe stata infine prova, secondo la Corte di appello, della circostanza che, anche dopo il trasferimento al B., la società fallita avesse conservato la disponibilità dell’immobile ceduto, percependo per essa frutti civili.

Avverso la decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il fallimento, che successivamente depositava anche memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.4.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione B. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, nonchè vizio di motivazione, poichè: gli argomenti utilizzati dal giudice del gravame sarebbero inidonei a motivare l’esistenza della notevole sproporzione fra il valore del bene ed il relativo prezzo di vendita; l’acquisto del bene da parte della società Esther sarebbe stato soltanto formale (si sarebbe trattato di interposizione reale nell’intestazione dell’immobile) poichè nello stesso giorno e allo stesso prezzo l’acquirente avrebbe a sua volta ceduto l’immobile al B.; la Corte non avrebbe tenuto debito conto della transazione del (OMISSIS), con la quale le società Esther e la Milano Centrale concordavano la risoluzione del contratto di leasing e attribuivano alla proprietà la facoltà di cedere l’immobile a terzi a prezzo di mercato, fissato in L. 250.000.000, circostanza da cui doveva desumersi la congruità del prezzo versato dal B. nella misura indicata; l’operazione effettuata sarebbe stata neutra per la Esther atteso che, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto di leasing, l’immobile non sarebbe comunque entrato nel suo patrimonio; la Corte a torto avrebbe ipotizzato che oltre all’importo di L. 250.000.000 la Milano avrebbe incassato anche i canoni di locazione finanziaria corrisposti dal (OMISSIS); analogamente non condivisibile sarebbe stato il rilievo concernente la conoscenza dello stato di insolvenza della Esther da parte del B., conoscenza desunta esclusivamente dai rapporti di parentela intercorsi con l’amministratore della società New Shoes, che già si sarebbe trovata in uno stato di insolvenza ed in cui favore la Esther aveva rilasciato fideiussione;

2) violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., con riferimento alla condanna di esso ricorrente al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile, in quanto rimasto nella sua disponibilità.

La statuizione sarebbe infatti errata per la mancanza di prova in ordine alla perdita di occasioni di guadagno, e quindi all’esistenza di un lucro cessante, di cui pure il curatore avrebbe dovuto dare dimostrazione.

Le censure sono infondate.

Sul primo motivo si osserva infatti che l’azione revocatoria è stata proposta ai sensi sia della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, che si sensi del comma 2 dello stesso articolo e che sia il tribunale che la Corte di Appello l’hanno ritenuta fondata sotto entrambi i profili.

In particolare, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 1, la Corte territoriale, all’esito di consulenza tecnica le cui conclusioni non risultano specificamente contestate, ha apprezzato il valore dell’immobile in L. 378.000.000, somma di gran lunga superiore a quella di L. 250.000.000 stabilita per la vendita, e tale comunque da integrare la dedotta sproporzione.

Il B. ha per vero contestato la correttezza delle dette conclusioni, operando tuttavia dei richiami assolutamente generici per quanto riguarda le pretese oscillazioni di mercato e reiterando argomentazioni già prospettate senza successo davanti alla Corte territoriale, secondo le quali: la Esther non sarebbe stato il reale venditore, ma avrebbe dato corso esclusivamente ad una interposizione reale nell’intestazione dell’immobile; il bene immobile in questione non sarebbe mai concretamente entrato nel patrimonio della Esther, che non avrebbe dunque subito pregiudizio dall’acquisto del B.; il prezzo di L. 250.000.000 sarebbe stato congruo, perchè risultante da accordo transattivo, per il quale la Milano rivendicava il diritto di cedere a terzi l’immobile per il detto importo.

Sul punto peraltro la Corte di appello, come sopra anticipato, si era espressa, sostenendo che le circostanze dedotte a sostegno della rilevanza puramente formale del trasferimento della proprietà dell’immobile in favore della Esther non apparivano “adeguatamente provate” e precisando inoltre che “L’unico dato certo è che, con il contratto di compravendita di cui si chiede la revoca, i beni erano entrati a far parte del patrimonio della società poi fallita”.

Il ricorrente, dunque, anzichè riproporre genericamente le medesime argomentazioni già svolte davanti al giudice del merito e manifestare un dissenso rispetto alle conclusioni formulate, avrebbe avuto l’onere di indicare, operando i necessari riferimenti alla documentazione prodotta, le circostanze in punto di fatto ed i rilievi giuridici da esse derivanti dai quali poter desumere le pretesa erroneità della decisione impugnata.

La motivata (e non adeguatamente censurata) statuizione relativa alla sproporzione tra il valore dell’immobile ed il prezzo di vendita rende poi irrilevanti i rilievi attinenti all’entità delle morosità maturate a causa del mancato pagamento dei canoni della locazione finanziaria, così come assorbe ogni ulteriore questione in ordine alla consapevolezza o meno della conoscenza dello stato di insolvenza della Esther s.r.l. da parte del B..

Per quanto concerne poi il secondo motivo di impugnazione, si rileva innanzitutto che dalla motivazione della sentenza della Corte di appello, non impugnata sotto tale profilo dal ricorrente, si desume che l’originaria censura del B. era incentrata sul fatto che l’immobile, anche dopo l’avvenuto trasferimento in suo favore, sarebbe rimasto nella disponibilità della società fallita, “che avrebbe percepito per essa frutti civili”, assunto disatteso per il fatto che l’appellante non avrebbe fornito prova al riguardo.

La censura contenuta nel ricorso, viceversa, poggia su una pretesa (e non riscontrata) affermazione della Corte territoriale, secondo cui la conferma della condanna del ricorrente sarebbe stata riconducibile alla mancanza di buona fede da parte del B. “nella cui disponibilità sarebbe rimasto illegittimamente l’immobile”.

Sotto questo aspetto la doglianza non coglie dunque la “ratio decidendi” e risulta inammissibile.

La stessa risulta comunque infondata nel merito, atteso che l’indennità è stata prevista e disposta in ragione dell’avvenuta occupazione dell’immobile dal giorno della compravendita, risalente al (OMISSIS), e pertanto il richiamo al lucro cessante appare improprio, essendo detta voce riconducibile all’esistenza di pregiudizi ulteriori oltre a quelli derivanti dal fatto in sè della mancata disponibilità dell’immobile, nella specie non dedotti ed insussistenti.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA