Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11716 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 29/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe

Mercanti, dall’avv. Francesco Simone Grimaldi e dall’avv. Giuseppe

Gigli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla

via Pisanelli n. 4;

– controrioorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 74/18/11, depositata il 20 giugno 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

maggio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente e

l’avv. Giuseppe Gigli per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento, notificata ad G. A. il 17 dicembre 2007, con la quale, all’esito del controllo della dichiarazione per l’anno 2003 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter veniva negata la detraibilità di oneri per spese di ristrutturazione edilizia “in quanto non era stata inviata al Centro di servizi di Pescara la dichiarazione che attesti che i lavori di ristrutturazione hanno superato Lire 100.000.000”.

Ad avviso del giudice d’appello, infatti, dall’esame del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. d), non si rileva l’indicazione di alcun termine, nè perentorio nè ordinatorio, laddove nei casi in cui il legislatore ha ritenuto di indicare termini, come alle precedenti lett. a) e b), ed al comma 2, lo ha fatto. L’Ufficio, poi, non contesta l’omessa comunicazione, ma quello che vuol far ritenere un ritardo nella comunicazione. Tuttavia, “nel caso in esame, trattandosi di lavori durati oltre l’anno e per quattro anni, dal 1999 al 2002, ed avendo dichiarato al termine il tecnico incaricato l’ammontare complessivo dei lavori, ripartito per anno di pagamento, provvedendo alla spedizione della dichiarazione in data 22 ottobre 2003, e, pertanto, prima del controllo formale della dichiarazione dei redditi del 2003” – periodo d’imposta cui era riferita la cartella impugnata -, controllo “iniziato solo ad agosto 2006 e prima dell’inoltro telematico della dichiarazione dei redditi, scadente il 31 ottobre 2004, tutti gli oneri a carico del contribuente sono stati rispettati”.

Il contribuente resiste con controricorso; con la successiva memoria oppone il giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 63/64/13 depositata il 22 gennaio 2013 e divenuta definitiva nel marzo 2014 successivamente allo spirare del termine per impugnare dinanzi a questa Corte la sentenza della Commissione regionale avverso la quale ricorre nel presente giudizio l’Agenzia delle entrate -, come si evince dall’attestazione della cancelleria in data 12 maggio 2014, sentenza con la quale è stata esclusa la tardività della medesima dichiarazione – comunicazione e la decadenza dalla medesima agevolazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 1 e del D.M. n. 41 del 1998, artt. 1 e 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’amministrazione ricorrente censura la decisione d’appello assumendo che comporterebbe la decadenza dall’agevolazione richiesta il mancato invio della comunicazione “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta in cui sono stati effettuati i lavori che hanno superato i limiti di legge (Euro 51.645,69 ovvero Lire 100.000.000)”, in quanto la norma sarebbe perentoria nello stabilire che gli interessati “sono tenuti” ad inviare la comunicazione in oggetto, laddove i giudici di secondo grado avrebbero affermato che non sussisterebbe alcun termine per l’invio.

Nella specie, sarebbe incontestato che i lavori di ristrutturazione in esame sono stati effettuati nel periodo che va dall’anno 1999 all’anno 2002, e dalla dichiarazione del professionista incaricato dal contribuente emergerebbe che nel 1999 sarebbero stati sostenuti lavori per complessivi Euro 66.078 e quindi superato il limite fissato in Euro 51.645: la dichiarazione del professionista avrebbe dovuto “dunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a tale anno, il 1999, mentre risulta inviata il 22 ottobre 2003 e quindi fuori termine. Il contribuente non ha ottemperato ad uno degli adempimenti richiesti dalla legge per cui è decaduto dall’agevolazione”.

Il D.M. Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni della L. 27 dicembre 1998, n. 449, art. 1, commi 1 e 2 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, stabilisce all’art. 1, comma 1, lett. d), che i soggetti che ai fini dell’IRPEF intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 41% delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36% delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 sono tenuti, oltre ad altri adempimenti, a “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di Euro 51.645,69 pari a Lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione dei lavori stessi”.

La detrazione, a norma della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 2 “è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. E’ consentito, alternativamente, la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo”.

L’eccezione di giudicato esterno, dal cui esame occorre muovere, considerati i termini del motivo di ricorso per cassazione, è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (Cass. n. 6953 del 2015); e si è chiarito come “in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale” (Cass. n. 4832 del 2015).

La sentenza invocata come giudicato esterno costituisce l’esito di un giudizio in tutto analogo al presente, introdotto con l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di IRPEF dovuta “in conseguenza del mancato riconoscimento di oneri detraibili esposti nella dichiarazione relativa all’anno 2004 – laddove la presente controversia è relativa alla quota di oneri esposti nella dichiarazione per l’anno 2003 – quale rateo per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio il contribuente era incorso nella decadenza di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. d), per avere omesso di trasmettere nei termini la prescritta dichiarazione sebbene l’entità dei lavori superasse l’importo” prescritto. “Esponeva il ricorrente che la dichiarazione era stata tempestivamente trasmessa in data 22 ottobre 2003, cioè dopo l’ultimazione dei lavori avvenuta nell’anno 2002”.

La CTR Lombardia confermava la sentenza di accoglimento di prime grado, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che “dal tenore letterale del precetto normativa chiaramente si evince come la dichiarazione alla cui trasmissione il contribuente è tenuto, riguardi l’avvenuta esecuzione dei lavori e non già la nera previsione di attuarli; il che comporta che l’onere non possa insorgere se non a seguito dell’ultimazione dell’opera. Nel caso di specie è incontestato che il termine dei lavori abbia avuto luogo nell’anno 2002, con la conseguenza per cui il termine per la trasmissione della dichiarazione – che lo stesso ufficio appellante fa coincidere con quello per la presentazione dei redditi relativa al corrispondente anno d’imposta – deve essere individuato nel 31 ottobre 2003. E’, conseguentemente, tempestivo l’inoltro della dichiarazione effettuato il 22 ottobre 2003. Alla stregua di quanto dianzi osservato, è ininfluente che il costo di esecuzione dei lavori abbia superato l’importo di Euro 51.654,69 già nell’anno 1999”.

Tanto l’idoneità e tempestività della dichiarazione di esecuzione dei lavori – avviati nel 1999 e conclusisi nel 2002, relativi all’immobile del G. – di importo superiore ad Euro 51.645,69, di cui al D.M. n. 41 del 1998, art. 1, comma 1, lett. d quanto l’esclusione, per la detrazione in discorso – riferita all’intero importo, ancorchè ripartita in una pluralità di ratei annuali –

della decadenza dall’agevolazione costituiscono, alla stregua dei principi sopra richiamati, giudicato esterno nella presente controversia.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano corte in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.900 oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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