Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11715 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINNAZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.M. e T.P., elettivamente domiciliati in

Roma, via Archimede n. 97, presso lo studio dell’avv. De Medici

Leopoldo, che li rappresentata e difende;

– resistenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 22^, n. 1 del 25 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.2.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la l’Amministrazione ricorrente, l’avvocato dello Stato

Maria Luisa Spina;

udito, per parte controricorrente, l’avv. Leopoldo de Madici;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P. (che il difensore ha, in udienza, dichiarato deceduto nelle more del presente giudizio di legittimità) e M.M. proposero separati ricorsi avverso l’avviso, con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.L. n. 167 del 1990, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 227 del 1990, aveva irrogato, a ciascuno di loro, la sanzione di L. 2.818.355.000, in seguito all’accertamento della violazione dell’art. 4, comma 2, dei medesimo Decreto, consistente nell’aver, nel 1991, movimentato ingenti somme di denaro, creando disponibilità finanziarie all’estero senza provvedere a dichiararle nel mod. 7 40, quadro “RW”.

A fondamento dei ricorsi, i contribuenti negavano di aver avuto il possesso delle somme oggetto dell’accertamento, essendo queste state movimentate nell’interesse della T.P.L. s.p.a., di cui erano, i ispettivamente, amministratore delegato e condirettore generale, l’uno, consigliere di amministrazione, condirettore generale e responsabile del settore finanziario, l’altro.

L’adita commissione tributaria accolse i ricorsi, con decisioni, che, in esito agli appelli dell’Agenzia, furono confermate, previa riunione, dalla commissione regionale.

Nei suoi tratti salienti, la decisione dei giudici di appello risulta così testualmente motivata: “… la norma che impone la dichiarazione presuppone “la detenzione” di investimenti all’estero ovvero di Attività estere di natura finanziaria: orbene al Collegio sembra che la parola detenzione debba intendersi come sinonimo di possesso nel senso che non può esserci detenzione se non c’è piena effettiva disponibilità personale … . Nel caso che ci occupa appare evidente anche dai documenti in atti … che i sigq. T. e M. avevano si la disponibilità delle somme trasferite all’estero ma non a titolo personale bensì soltanto in quanto amministratori della società T.P.L. e nell’interesse esclusivo della società, tanto vero che tali somme costituivano fondi gestiti, attraverso società estere riconducibili allei T.P.L. s.p.a.. D’altro canto, nessun elemento soggettivo suffraga la tesi dell’Ufficio secondo la quale gli appellanti agivano per loro conto e distraevano somme dalle cause societarie sfruttando la loro posizione dominante in senso alla società”.

Avverso la decisione di appello, Ministero ed Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi.

Gli intimati si sono costituiti senza nulla contraddire.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Ministero ed Agenzia – deducendo “violazione e falsa applicazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 2, e art. 5, comma 5, convertito nella L. 4 aprile 1990, n. 221” – lamentano che i giudici a quo non hanno considerato che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di dichiarazione di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 4 convertito in L. n. 227 del 1990, riguarda, non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche, tenuto conto della ratio della previsione normativa, colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di danaro non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle all’effettivo beneficiario.

Con il secondo motivo di ricorso, Ministero ed Agenzia – deducendo “violazione e falsa applicazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 2, e art. 5, comma 5, convertito nella L. 4 agosto 1990, n. 221. Motivazione insufficiente, illogica e “contraddittoria” – lamentano che i giudici a quo non hanno considerato che, i sanzionati erano stati rinviati a giudizio per appropriazione indebita in danno della T.P.L. s.p.a., sicchè era evidente che essi non avevano esclusivamente agito nell’interesse della società, che l’obbligo di dichiarazione di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 1 convertito in L. n. 227 del 1990, riguarda comunque tutti coloro che hanno disponibilità di fatto e possibilità di movimentazione di risorse finanziarie all’estero.

1 due motivi di ricorso (che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati) sono fondati.

Invero la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente espressa (del resto in piena aderenza a la lettera della legge, che, non a caso, pone quale presupposto della sanzione la mera “detenzione” di investimenti all’estero) nel senso che l’obbligo di dichiarazione di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 4 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titolo e valori”), convertito in L. n. 227 del 1990, riguarda, non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche, tenuto conto della ratio della previsione normativa, colui che, all’estero, abbia avuto la disponibilità di fatto di somme di danaro non proprie (cfr. Cass. 17051/10, 10332/07, 9320/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono (ed atteso che nel giudizio di cassazione non opera l’Istituto dell’interruzione del processo per gli eventi previsti dall’art. 299 e ss. c.p.c.: v. Cass. 21153/10, 12581/04, 5626/02) s’impone l’accoglimento del ricorso.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con i rigetto dei ricorsi introduttivi dei resistenti;

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dei resistenti, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei resistenti;

compensa le spese dei. gradi di. merito e condanna i resistenti alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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