Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11714 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIRISCOSSIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata m Roma, via dei villini 13/15,

presso lo studio dell’avv. Colavolpe Alessandro, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Maurizio Cimetti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Parioli

n. 48, presso lo studio dell’avv. Marini Giuseppe, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Carlo Amato;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e su ricorso proposto da:

C.P., come sopra elettivamente domiciliato e rappresentato;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– controricorrente incidentale –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sez. 22^, n. 18 del 21 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.2.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la società ricorrente principale, l’avv. Alessandro

Colavolpe;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avv.

Ulisse Corea;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Instaurando contraddittorio sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti del Concessionario per la riscossione, il contribuente propose distinti ricorsi avverso cartelle di pagamento emesse, rispettivamente, per irpef, ilor e cssn relativi alle annualità 1994, 1995 e 1996 e per irpef, ilor, iva e cssn relativi alle annualità 1993, 1994, 1995 e 1996. A fondamento dei ricorsi, deduceva vizi attinenti alla procedura di notifica nonchè carenze degli atti in varia prospettiva.

Riuniti i ricorsi, l’adita commissione tributaria li accolse, riscontrando la sussistenza del dedotto vizio di notificazione per mancata identificazione del soggetto notificante, e, in esito agli appelli del Concessionario e dell’Agenzia, la decisione fu confermata dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, il Concessionario, instaurando contraddittorio anche nei confronti dell’Agenzia, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

Costituitasi, l’Agenzia delle Entrate ha aderito al ricorso. Il contribuente ha resistito con controricorso, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso principale per genericità dei motivi, ed ha promosso ricorso incidentale, riproponendo le censure già originariamente prospettate nel ricorso introduttivo e restate assorbite nelle decisione; dei giudici del merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Siccome proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, il Concessionario – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1873, art. 26 – lamenta che, nell’assumere la decisione impugnata, i giudici di appello non hanno considerato che le notificazioni delle cartelle in oggetto dovevano ritenersi legittime, giacchè dalle relative relazioni, sottoscritte in calce, risultava che esse erano state eseguite a mani del contribuente, presso la sede del Concessionario, da T.E..

Con il secondo motivo del ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 156 c.p.c. – il Concessionario lamenta che i giudici di appello non hanno considerato che l’intervenuta tempestiva impugnazione delle cartelle comportava, “in ogni caso”, la sanatoria di ogni eventuale vizio delle notificazioni.

Il ricorso – oltre che ammissibile, in quanto articolato in motivi che si rivelano pienamente rispondenti al canone della specificità – risulta meritevole di accoglimento.

Quanto ai primo motivo, occorre osservare che, dalla decisione impugnata e dallo stesso controricorso del contribuente, emerge che i giudici del merito – da ciò ulteriormente inferendo l’illegittimità degli atti impositivi opposti – hanno ritenuto inesistenti le notificazioni delle cartelle impugnate, eseguite a mani del contribuente presso la sede del Concessionario, poichè, per le carenti indicazioni delle relate in merito alle generalità del notificante e per l’ illeggibilità della sottoscrizione, il notificante medesimo non sarebbe risultato idoneamente identificabile.

Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale si rivela fondato.

Questa Corte ha, invero, già reiteratamente precisato che la nullità, con riferimento alla persona del sottoscrittore, di un atto amministrativo (e, specificamente, di una notificazione) scaturisce solo dall’assoluta oggettiva impossibilità di individuare l’identità del firmatario, sicchè mere carenze di generalizzazione o di qualificazione del firmatario e l’illeggibilita della sottoscrizione non comportano, di per sè stesse, la nullità (o l’inesistenza) dell’atto, che si verifica soltanto ove il destinatario – superando la presunzione contraria, con la dimostrazione della non autenticità della sottoscrizione o della mancanza di qualità del sottoscrittore – comprovi l’irriferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere di correlativa adozione (v. Cass. 4923/07, 8249/06, 16407/03, 10186/03).

Non va, d’altro canto, trascurato di considerare che la validità di un atto d’imposizione tributaria dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla ritualità della sua notificazione (che configura atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’ente impositore) e che, conseguentemente, le eventuali irregolarità della notificazione – mentre possono essere utilmente fatte valere al fine di opporre l’intempestività dell’atto impositivo ovvero la tempestività della relativa impugnazione – di per sè stesse non ridondano in vizi, dell’atto impositivo e non rideterminano quindi (come, invece, ritenuto dal giudice a quo) l’illegittimità (cfr. Cass. 507/07, 6 – 152/02, 3936/02).

La fondatezza del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo peraltro pure confortato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 15554/09, 24962/04, 15854/04).

Il ricorso incidentale proposto dal contribuente – parte pienamente vittoriosa nel giudizio di appello – va dichiarato inammissibile.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, invero, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla. soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione). Con la conseguenza che è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato (non esaminandole o ritenendole assorbite), e che, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass. 7057/10, 19366/07, 4787/07, 1691/06, 17.201/04, 12.680/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria d’inammissibilità di quello incidentale.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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