Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11714 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017), n. 11714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29516/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C., MO.MA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2225/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il
07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio confermando la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione notificato a M.C. e Mo.Ma. relativo alla revoca del beneficio prima casa per effetto del mancato riacquisto di un immobile entro un anno dall’alienazione di altro cespite;
rilevato che nessuna difesa hanno depositato le parti intimate e che la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo un termine per il deposito di duplicati degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relativi alle notifiche del ricorso per cassazione;
Rilevato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire il deposito dei duplicati degli avvisi di ricevimento come richiesto dalla parte ricorrente.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo per le ragioni esposte nella parte motiva.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017