Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11714 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 15/05/2015, dep. 08/06/2016), n.11714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS spa, agente della riscossione, rappresentata e

difesa dall’avv. Maresca Arturo, presso il quale è domiciliata in

Roma alla via Faravelli n. 22;

– ricorrente –

contro

S.M. e T.S., rappresentati e difesi

dall’avv. Franco Pascucci, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 114/a;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 73/28/06, depositata il 27 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

maggio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Polis spa propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, rigettandone l’appello proposto nel 2006, ha confermato l’annullamento di tre cartelle di pagamento recanti IRPEF, ILOR, e contributo per il Ssn per gli anni 1992 e 1993, emesse a carico di T.S. e S.M., in quanto non contenenti l’indicazione del responsabile del procedimento, nè alcuna sottoscrizione, e non essendovi neppure alcun contrassegno che impegni la responsabilità del titolare dell’organo.

I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la spa Equitalia Polis, denunciando falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 assume che quest’ultima norma, nel prescrivere che la cartella di pagamento sia redatta su modulo predisposto dal Ministero dell’economia, sia speciale rispetto alla prima norma in rubrica, in tema di contenuto dell’atto amministrativo.

Con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta necessità che la sottoscrizione della cartella ne costituisca requisito essenziale, per essersi il giudice limitato a citare in proposito una pronuncia della Corte di cassazione attinente a diversa fattispecie.

I due motivi da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono fondati.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 25773 del 2014, n. 26053 del 2015).

In secondo luogo il Collegio osserva come “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente” indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, cone confermato anche dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.

– che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (Cass. n. 8613 del 2011).

Il ricorso deve essere perciò accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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