Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11714 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Romeo Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al

ricorso, dall’Avv.to Francesco Scardaci Di Grazia, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore, alla via del Tritone n. 102 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

e contro

Riscossione Sicilia Spa, già Monte Paschi Serit Spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, con sede a Palermo alla via

Morselli n. 8;

– intimata –

la sentenza n. 277, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, il 18.7.2013 e

pubblicata il 26.9.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Concessionario per la riscossione, Montepaschi Serit Sicilia Spa (cui è poi succeduta Riscossioni Sicilia Spa), notificava alla Romeo Srl il 9.11.2006, per conto dell’Ente impositore, l’Agenzia delle entrate, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), attinente a ritenute alla fonte, Iva ed accessori, per l’importo di Euro 99.946,45, inclusi accessori, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992. La cartella esattoriale era stata emessa a seguito di accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis ed in relazione a pretesa impositiva azionata nei confronti di contribuente che, pacificamente, aveva diritto a fruire dei benefici disposti in favore dei residenti in zona terremotata, nella specie Catania, in conseguenza degli eventi sismici del 1990.

La società impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, contestando che “a) la comunicazione, (e non notifica)” dell’atto, “era inesistente per la stesura della relata sul frontespizio anzichè in calce… b) l’Amministrazione era decaduta dalle pretese, accertate D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dovendo l’iscrizione a ruolo essere fatta entro il 16.12.2005 a fronte del termine utile del 31.12.2003 giusta l’art. (138, comma 3, della L. n. 388 del) 2000” (sent. Ctr., p. 1). La “Commissione… accoglieva il ricorso: da un lato disattendeva il motivo sub a); dall’altro riconosceva la decadenza” (ibidem).

2. Avverso la decisione adottata dalla Ctp proponeva gravame l’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania. La Ctr osservava che “il giudicato sul rigetto del motivo sub a)” si era ormai formato, “per mancato appello incidentale” (sent. Ctr, p. 1). Quindi riformava la decisione di primo grado, negando il verificarsi della decadenza dell’Ente impositore dal potere di esercitare la pretesa impositiva.

3. Avverso la decisione adottata dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, che si è affidata a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e l’Incaricato per la riscossione non si sono costituiti nei termini. L’Amministrazione finanziaria ha depositato solo istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società lamenta la “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia” (ric., p. 5), per avere la impugnata Ctr trascurato di esaminare la “specifica e comprovata deduzione del difensore in ordine alla inesistenza della pretesa tributaria, in quanto le imposte relative agli anni in contestazione erano state ritualmente e tempestivamente versate… deduzione effettuata in primo grado e ritualmente proposta in secondo grado in sede di atto di controdeduzioni quale questione non esaminata dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale” (ibidem).

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2008, art. 138, comma 3, in cui è incorsa la Ctr ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contesta la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 5bis, come conv., in cui è incorsa la Ctr per aver ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, perchè le cartelle di pagamento relative, come nel caso di specie, “alle dichiarazioni presentate fini al 31.12.2001 devono essere notificate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” (ric., p. 10).

4. Mediante il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta l’omesso esame, da parte della Ctr, della questione relativa all’estinzione della pretesa impositiva in conseguenza del pagamento integrale dei tributi dovuti. Il motivo di ricorso risulta inammissibile, perchè proposto in relazione ad una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consentiva la contestazione del vizio di “omessa o insufficiente motivazione”, non più vigente all’epoca di proposizione del ricorso. Lo strumento di impugnazione è inammissibile pure perchè contesta alla Ctr di non aver esaminato questioni introdotte dalla parte nel corso del giudizio di primo grado e rinnovate in appello, senza però indicare dettagliatamente quando le questioni siano state introdotte e mediante quali formule, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le è devoluto circa la tempestività e congruità delle contestazioni proposte dalle parti, prima ancora di andarne a valutare la decisività.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. Mediante il secondo ed il terzo strumento di impugnazione, la Romeo Srl censura la decisione adottata dalla Ctr per aver erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal potere di esercizio della pretesa impositiva, in considerazione del disposto del D.L. n. 106 del 2005, art. 5bis, come conv., e della L. n. 388 del 2008, art. 138, comma 3. I motivi di ricorso, stante l’omogeneità della critica proposta, possono essere trattati congiuntamente. La Ctr ha ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione della L. n. 388 del 2008, art. 138, osservando che il disposto normativo prevede “il recupero delle somme dovute e non versate entro il 15.12.2002 mediante iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata nei precedenti decreti, e poichè il piano di rateazione contemplava n. 12 rate bimestrali, con scadenza al 15.6.2008, il termine utile era il 31.12.2009” (sent. CTR, p. 2), prevedendo poi, l’art. 138, comma 3, che “le somme dovute dai contribuenti… e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.

6. La lettura delle norme operata dalla Ctr non appare condivisibile. Anche ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 25, comma 2, convertito dalla L. n. 341 del 1995 (differimento del termine al 30.11.1995), come reputa la Ctr, infatti, deve osservarsi che questa Corte di legittimità ha recentemente avuto occasione di confermare che “in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso dall’ufficio l’atto impositivo, e pertanto non può valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione fosse decaduta dall’azione di riscossione”, Cass. sez. VI-V, 18.2.2020, n. 4150 (conf. Cass. sez. VI-V, 17.1.2014, n. 956, segnalata anche dalla ricorrente). In conseguenza, poichè i tributi richiesti attengono agli anni 1993 e 1994, ed il termine riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per procedere all’accertamento è fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in relazione al quale l’imposta è dovuta (art. 1, comma 5 bis, lett. c), D.L. n. 106 del 2005, come conv.), quando per conto dell’Ente impositore è stata notificata alla odierna ricorrente la cartella di pagamento per cui è causa, il 9.11.2006, la decadenza dall’esercizio del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria era ormai maturata, rimanendo nel caso di specie ininfluenti le previsioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138.

7. Il ricorso proposto dalla Romeo Srl deve pertanto essere accolto in relazione al secondo ed al terzo motivo di impugnazione, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione della decisione della Ctr può essere disposta senza rinvio, accogliendosi l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullandosi la cartella di pagamento per cui è causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

La Corte.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dalla Romeo Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarato inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento n. (OMISSIS). Condanna l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia Spa, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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