Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11713 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16020-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

sul ricorso 19251-2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BELLI CONTARINI EDOARDO, GIULIANI

FRANCESCO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza resa pubblica il 6.4.2005, ha confermato la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Roma, su ricorso di P. G., aveva annullato, per la mancata previa notifica di avviso di accertamento, una cartella di pagamento per Irpef e Ilor relativa all’anno 1995. Ha motivato la decisione sostenendo che l’accertamento, così come lamentato dall’amministrazione appellante, era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma senza che il messo notificatore avesse previamente tentato di ricorrere all’ordinario procedimento di cui all’art. 139 c.p.c.. Lo strumento di cui all’art. 140 c.p.c. era stato poi utilizzato impropriamente, senza affissione, sulla porta di abitazione, dell’avviso di avvenuto deposito alla casa comunale. Avverso la sentenza, non notificata, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo. L’intimato ha resistito con controricorso, comprendente ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo del ricorso principale, la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 140 e 156 c.p.c..

Sostiene esser stata dimostrata l’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. e reputa non sanzionata da nullità la mancata affissione, alla porta di abitazione del destinatario, dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale. Assume infine essere stato provato che il destinatario medesimo ricevette la notifica della raccomandata informativa, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione.

2. – Il motivo è, nei termini che seguono, fondato.

Costituisce principio acquisito che, ai fini di cui all’art. 140 c.p.c., la inesistenza delle persone che l’art. 139 c.p.c. considera idonee a ricevere l’atto deve risultare esplicitamente dalla relazione di notifica, a pena di nullità (per tutte Cass. 2000/14890; Cass. 2005/10924).

L’impugnata sentenza, nel respingere l’appello dell’amministrazione finanziaria, ha reso la prioritaria affermazione che “il messo notificatore, dopo aver effettuato un primo infruttuoso esperimento di notifica, ha provveduto alle verifiche anagrafiche, riscontrando l’esattezza dell’indirizzo del notificando”.

In base a questa affermazione può dirsi certo il presupposto della previamente constatata inesistenza delle persone legittimate a ricevere l’atto presso l’indirizzo de quo.

Chiaramente errata è la tesi in diritto che pure traspare dalla motivazione dell’impugnata sentenza, allusiva della necessità di ulteriori “tentativi di cui all’art. 139 c.p.c.” ai fini del legittimo ricorso al procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c.. E la censura dell’errore di diritto, che si annida in seno a codesta ratio decidendo, è da ritenersi contenuta nella pur sintetica affermazione di apertura del ricorso dell’amministrazione finanziaria, laddove si sottolinea l’avvenuta dimostrazione (può aggiungersi, in base alle stesse surriferite asserzioni della commissione territoriale) che gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. vennero effettuati.

Non è in tal senso meritevole di condivisione, quindi, l’eccezione di giudicato interno svolta dalla parte controricorrente in risposta al suddetto mezzo, secondo la quale la citata ratio decidendi, correlata al fatto di essere stati omessi i preliminari tentativi di notifica dell’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., non sarebbe stata oggetto di ricorso.

3. – Ad avviso del collegio, il motivo è altresì fondato nel riferimento alla questione, interna alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., della sanatoria della nullità (derivata dalla omessa affissione, alla porta dell’ abitazione del destinatario, dell’avviso circa l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale), laddove la conoscenza della circostanza sia stata assicurata mediante ricezione della raccomandata informativa.

Giova al riguardo la considerazione che, nella giurisprudenza di questa Corte, prevale l’orientamento stando al quale il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). In caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie, mancata affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione), la notificazione è tuttavia nulla, e non inesistente (per tutte Cass. 2005/16141;

Cass. 1999/4307). E la nullità resta in ogni caso sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante in tal caso realizzandosi nel momento di tale ricezione (v.

Cass. 2005/5450).

Godesti principi vanno qui confermati.

Posto allora che, nel caso di specie, non viene in questione il rispetto di un termine, sebbene la possibilità di considerare comunque notificato l’atto presupposto dalla cartella di pagamento, il punto consiste nella necessità di stabilire se, in effetti, la nullità, conseguente alla mancata affissione, sia stata superata in seno all’anzidetta fattispecie sanante.

Al quesito occorre dare risposta affermativa alla luce del disposto ex art. 156 c.p.c., comma 3 che costituisce principio generale in materia, e in ragione delle risultanze dell’accertamento contenuto nella sentenza di merito in combinazione con quanto ammesso dal controricorrente.

4. – Di fatti la sentenza ha accertato che nella specie si provvide, appunto, al deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale e alla successiva spedizione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuto deposito, il piego raccomandato giunse pacificamente nella sfera di conoscenza del destinatario, tanto da essere stato prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento debitamente firmato. Cosa che è agevole desumere dalle stesse difese di P., stante il rilievo di essere stata da lui formalmente disconosciuta, dinanzi al giudice di merito, l’autenticità della sottoscrizione giustappunto riportata nell’avviso prodotto in giudizio. Simile ultima circostanza, peraltro, è assertoria in quanto il disconoscimento la sentenza neppure menziona. E in proposito il controricorso non contiene censura, nè appare autosufficiente guanto al fatto dedotto, non essendo riportato, con la dovuta completezza e specificità, il tenore dell’atto asseritamente contenente, nè essendo specificate le circostanze funzionali all’apprezzamento di una sua tempestività. E’ inoltre (la circostanza detta) altresì irrilevante, dal momento che, ai fini della prova della conoscenza legale, e del conseguente apprezzamento dell’effetto sanante, è sufficiente l’apprezzamento che la raccomandata informativa venne comunque consegnata all’indirizzo del destinatario, senza necessità di una consegna a mani proprie.

Consegue che con buon fondamento l’amministrazione ricorrente sostiene essersi verificata la sanatoria di ogni eventuale nullità del procedimento di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., in considerazione della conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto alla casa comunale, assicurata dalla ricezione della raccomandata informativa spedita dall’ufficiale notificante all’indirizzo del destinatario. Da ciò l’accoglimento del ricorso principale.

5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il P. deduce vizi in procedendo.

Denuncia in particolare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 sul rilievo di un’omessa pronuncia della commissione territoriale in ordine all’eccezione di inammissibilità da esso sollevata quanto al profilo appena scrutinato, essendo stata, la questione della ricezione della raccomandata, dall’amministrazione dedotta soltanto in secondo grado.

Il motivo è infondato.

La reiezione nel merito del gravame dell’amministrazione finanziaria ebbe l’effetto di determinare l’assorbimento della questione di inammissibilità sollevata dall’appellato, donde è inconferente, in questa sede, il richiamo all’art. 112 c.p.c..

Al tempo stesso va osservato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 contiene, nel processo tributario, la fissazione del divieto di proposizione, in appello, di domande o eccezioni nuove. Mentre quella dianzi indicata, da un lato non concorre a determinare il peti turo (che resta ancorato alle ragioni della cartella di pagamento), dall’altro non costituisce eccezione in senso stretto. Pertanto non è soggetta alla disciplina dei nova di cui alla disposizione citata.

6. – In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale condizionato.

Può essere enunciato il seguente principio di diritto: “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, e tra questi anche l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie, l’avviso alla porta dell’abitazione), la notificazione è nulla, ma la nullità resta sanata dalla ricezione della raccomandata all’indirizzo del destinatario”. In ragione del citato principio di diritto l’impugnata sentenza è soggetta a cassazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 il ricorso avverso la cartella è invero respinto stante la prova della notificazione dell’atto presupposto.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi. Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta l’incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso la cartella. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente a quelle del giudizio di legittimità, che Liquida in Euro 2.700,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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