Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11713 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 29256 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia di

Collaredo n. 46, presso l’avv. Gabriele De Paola e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avv. BULLARO Nino di

Palermo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 37/07 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Palermo, Sezione

Terza Civile, il 28 settembre – 8 novembre 2007.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. dr. Ignazio Patrone, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.I. ha chiesto, con ricorso del 9 gennaio 2007 alla Corte d’appello di Palermo, di condannare il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondergli Euro 70.000,00, con rivalutazione e interessi, a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo iniziato da lui con ricorso del 5 maggio 1971 alla Corte dei conti contro l’atto amministrativo che gli aveva negato il diritto alla pensione privilegiata per “pneumotorace spontaneo”, processo definito da sentenza del giudice contabile del 20 novembre 2006, che aveva respinto la domanda dopo 35 anni da quando la stessa era stata proposta.

L’Avvocatura dello Stato si costituiva e chiedeva che, salvo il caso di lite temeraria, fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione e la Corte di merito ha respinto la domanda, perchè la proposizione del ricorso per il trattamento pensionistico privilegiato costituiva una palese azione temeraria del P. che era pienamente consapevole dell’infondatezza delle sue richieste in quanto censurava le conclusioni di più organi tecnici anche collegiale che concordemente avevano affermato che la malattia era insorta successivamente al congedo, con critiche generiche e senza una documentazione che le giustificasse.

Per la cassazione di tale decreto, il P. ricorre, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e la omessa o insufficiente motivazione sul punto della consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto, oltre che la mancanza dell’eccezione sulla temerarietà dell’azione del Ministero dell’economia, che si difende in questa sede con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte enunciato in seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 24107) ovvero allorchè non vi possa essere margine di incertezza sull’esito della lite per esservi un’unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie, il giudice di merito afferma che la esistenza di una valutazione clinico medica da parte dell’Istituto di medicina legale di cui sopra, sarebbe incompatibile con l’incertezza sullo stato di salute del ricorrente e sul peggioramento della malattia per cui era stata chiesta una pensione più alta, dovendosi ritenere che egli fosse consapevole dell’insussistenza del suo diritto a tale trattamento pensionistico privilegiato per la inesistenza della stessa malattia come effetto del servizio prestato posta a base della sua richiesta.

Peraltro, anche a non considerare che nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la parte può difendersi da sola con una soglia di errore certamente più alta dei quella chiesta in caso di difesa tecnica, nel caso, l’unico modo di superare le valutazioni degli organi pubblici preposti al riconoscimento del diritto alla pensione era la proposizione del ricorso a base del giudizio presupposto.

Trattandosi di un giudizio medico, poteva procedersi ad altra valutazione tecnica anche officiosa che sostituisse quella ritenuta erronea nella domanda e doveva negarsi fosse temeraria l’azione solo per il carattere generico delle censure alla decisione della Commissione, essendo possibile la nomina di c.t.u., per il rinvio del R.D. 13 giugno 1933, n. 1038, art. 26 alle norme del c.p.c. per l’accertamento della situazione di salute della parte e delle cause di essa, dovendosi negare la certezza che il ricorrente fosse consapevole dell’infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto ed esercitasse un’azione temeraria.

Il ricorso deve accogliersi e il decreto impugnato deve cassarsi con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci sul ricorso e provveda sulle spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla corte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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