Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11713 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 08/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5745-2015 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in R.C.D.R.1., presso lo studio

dell’Avvocato G.P., che la rappresenta e difende,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 10, presso lo studio degli Avvocati MICHELE DE CILLA e

SALVATORE NAPOLITANO, rappresentata e difesa dagli Avvocati

ALFREDO CONTIERI e GIOVANNI BERETTA, per delega a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

Z.N.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

14678/14 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO;

Uditi gli Avvocati G.P. cd ALFREDO CONTIERI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FRESA Mario, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione

ordinaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La dott.ssa C.M.C., dirigente di ruolo della Regione Lazio, con ricorso iscritto al n. 14678/14 di registro generale ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendone l’annullamento, gli atti con cui la Regione ha proceduto, previo apposito avviso interno e poi anche esterno, al conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport al dott. Z.N..

2. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, la Regione Lazio, con atto notificato il 9-13 marzo 2015, ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

2.1. – Richiamato il disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle aventi ad oggetto il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la Regione rileva che la causa petendi azionata dalla ricorrente innanzi al TAR è espressamente rivolta al conseguimento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport. La controversia atterrebbe al rapporto del dirigente ricorrente con la P.A. datrice di lavoro e al conferimento di un incarico dirigenziale che, secondo la prospettazione della parte privata, sarebbe avvenuto in modo illegittimo e lesivo della sua aspettativa. Ed infatti nei motivi di impugnazione la dott.ssa C. lamenta: che sarebbe stata approssimativa e superficiale la valutazione del proprio curriculum;

che il Segretario generale e il Responsabile del ruolo non avrebbero svolto una istruttoria adeguata; che vuoi l’esito della procedura interna vuoi il conferimento a professionalità esterna sarebbero privi di adeguata motivazione e la scelta sarebbe infine caduta su professionalità che la ricorrente ritiene inidonea; che vi sarebbe stata una pregiudiziale dequotazione delle professionalità interne nella scelta.

3. – Nessuno degli intimati ha affidato ad un controricorso lo svolgimento della propria attività difensiva.

4. – Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base della requisitoria scritta del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso perchè le Sezioni Unite, in accoglimento dell’istanza, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

5. – In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la dott.ssa C. ha depositato una memoria di costituzione e difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, va dichiarata l’irricevibilità della memoria difensiva, presentata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con la quale la dott.ssa C., che non ha depositato controricorso, ha per la prima volta spiegato le ragioni di resistenza al ricorso per regolamento preventivo. In mancanza di controricorso, infatti, la parte costituita non può presentare memoria, ma solo partecipare alla discussione (Sez. Un., 11 aprile 1981, n. 2114; Sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11160; Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029).

2. – Passando all’esame del fondo della questione di giurisdizione, occorre premettere che la dott.ssa C. – dirigente di ruolo della Regione Lazio ha impugnato, con la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, i seguenti atti, di cui ha chiesto l’annullamento:

– l’avviso interno prot. n. 442539 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;

la nota prot. 483383 del 1 settembre 2014, a firma del Segretario regionale;

la nota del Presidente prot. n. 488186 del 3 settembre 2014 con cui quest’ultimo, preso atto dell’esito negativo della procedura interna rivolta a dirigenti appartenenti al ruolo regionale, ha disposto l’attivazione delle procedure di conferimento del predetto incarico a soggetti esterni all’Amministrazione regionale che soddisfino i requisiti professionali corrispondenti a quelli già richiesti con la procedura prevista dalla L.R. n. 1 del 2002, all. H, lett. f);

– l’avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 71 del 4 settembre 2014, a seguito di Atto di organizzazione n. G12441 del 3 settembre 2014, con cui si manifestava la volontà di reperire all’esterno dell’ente professionalità per l’affidamento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;

il verbale della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 55;

tutti gli atti comunque presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, oltre a tutti gli atti istruttori del procedimento (con particolare riferimento al giudizio di idoneità delle professionalità dirigenziali interne al ruolo espresso nei confronti della ricorrente), la Delib. 30 settembre 2014, n. 641 della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport al dott. Z.N. e del relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, e la Delib. Giunta regionale 2 luglio 2013, n. 148.

In sintesi, con l’impugnativa dinanzi al TAR la dott.ssa C. contesta l’assegnazione dell’incarico dirigenziale della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport al dott. Z.N., chiedendo l’annullamento degli atti della procedura selettiva rivolta al conferimento dell’incarico (la conclusione, negativa per la ricorrente e per gli altri aspiranti, della procedura di interpello interno e la nomina del dott. Z. in esito all’avviso esterno).

3. – il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. Nel caso in cui siano pendenti contemporaneamente un giudizio civile, in cui l’atto amministrativo rilevi come presupposto e sia passibile di disapplicazione, e un giudizio amministrativo, in cui lo stesso atto sia oggetto di impugnazione e sia suscettibile di annullamento, la pendenza del giudizio amministrativo “non è causa di sospensione del processo” dinanzi al giudice ordinario.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del citato art. 63, comma 4 “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

4. – La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha affermato che, poichè la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Sez. Un., 5 giugno 2006, n. 13169; Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3677).

Si è anche precisato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicante l’assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 63, comma 1 purchè la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale (Sez. Un., 30 settembre 2014, n. 20571).

Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052; Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733;

Sez. Un., 16 dicembre 2015, n. 25210). E ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto (Sez. Un., 8 novembre 2005, n. 21592; Sez. Un., 6 novembre 2006, n. 23605; Sez. Un., 1 dicembre 2009, n. 25254).

5. – Facendo applicazione di tali principi, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia, la quale ha ad oggetto – alla stregua non solo della causa petendi e del petitum sostanziale, ma anche del petitum formale – il conferimento ad un soggetto esterno (il dott. Z.) dell’incarico dirigenziale apicale.

Si è infatti di fronte – come correttamente ha osservato il pubblico ministero – ad una procedura selettiva che non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione sia della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori, sia della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, e connotandosi quindi l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico quale frutto di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice.

Nè rileva la circostanza che la selezione finale sia espressione di un procedimento complesso, caratterizzato dal previo interpello interno e – avendo avuto questo esito negativo per non essere stata riscontrata la presenza, tra gli aspiranti, compresa la dott.ssa C., di un profilo professionale in grado di dirigere una struttura che presenta un quadro di competenze molto articolato –

dalla pubblicazione di un avviso informativo per la ricerca di professionalità per l’affidamento del suddetto incarico a soggetto esterno all’amministrazione regionale. Si tratta, infatti, di momenti dell’unitario procedimento selettivo non concorsuale rivolto al conferimento dell’incarico dirigenziale apicale, e quindi di una materia non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici ma che, presupponendo il disegno organizzativo dell’ufficio, appartiene alla gestione dei rapporti di lavoro, essendo le determinazioni dell’amministrazione assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

6. – La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

PQM

La Corte così provvede:

– dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e rimette le parti dinanzi al giudice territorialmente competente;

– dichiara compensate tra le parti le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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