Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11713 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.lli D. Srl in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Emiliano e

Francesco Sorrentino, del Foro di Gorizia, nonchè Carlo Srubek

Tomassy, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo

difensore, alla via Caio Mario n. 27 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 44, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale di Trieste il 27.2.2013, e pubblicata il 27.3.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Alla F.lli D. Srl era notificato dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a maggiori tributi Irap ed Ires in relazione all’anno 2006, anche in riferimento, per quanto ancora di interesse, alla ripresa a tassazione Irap nella misura di Euro 87.850,24 relativi a spese di trasferte effettuate dai soci, ma nella qualità di liberi professionisti incaricati dalla società. Gli importi erano stati “contabilizzati nell’apposito conto denominato “Spese trasferte estero”, girato poi al conto economico, senza che dalle lettere di incarico – con cui la società affidava ai soci in qualità di lavoratori autonomi con partita Iva le prestazioni di servizi di procacciatori d’affari/agenti di commercio – risultasse la modalità di calcolo dei compensi di cui trattasi, nè la previsione del rimborso di spese di trasferta sostenute dagli stessi nell’espletamento dell’incarico professionale per conto della società” (sent. CTR, p. 2).

L’avviso di accertamento era impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia per una pluralità di motivi, ma la Ctp lo accoglieva soltanto in riferimento al punto controverso innanzi riassunto, e pertanto annullava l’atto impositivo per quanto attiene alle spese di trasferta dei soci.

2. L’Agenzia delle entrate gravava di appello la decisione adottata dalla Ctp, per quanto sfavorevole, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Trentino, e la società proponeva appello incidentale, domandando l’annullamento dell’avviso di accertamento anche in relazione agli ulteriori profili già contestati in primo grado. La Ctr rigettava l’impugnazione incidentale proposta dalla contribuente, ed accoglieva invece l’appello principale introdotto dall’Ente impositore, con la conseguenza che l’avviso di accertamento rimaneva integralmente confermato.

3. Avverso la decisione sfavorevole adottata dalla Commissione tributaria regionale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione la F.lli D. Srl, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’Agenzia delle entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione alla eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

3.1. La società ha quindi depositato memoria comunicando che, nelle more del giudizio, ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e, avendo provveduto al pagamento degli oneri, ha domandato pronunciarsi “la cessazione della materia del contendere e/o l’estinzione del presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite” (mem., p. 2). Riscontrato che non risultava allegata in atti prova della notificazione all’Agenzia delle entrate della istanza di cessazione della materia del contendere proposta dalla F.lli D. Srl, completa di allegati, il Collegio rinviava il giudizio a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente aveva depositato, in prossimità della data fissata per la celebrazione dell’udienza camerale del 13.2.2020, documentata istanza con la quale chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In particolare, aveva allegato: copia dell’istanza di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con prova del deposito presso Equitalia servizi di riscossione Spa; il calcolo degli oneri effettuato da quest’ultima (prot. (OMISSIS)); nonchè l’attestazione dell’Agenzia delle entrate riscossione del 27.12.2019 con la quale l’Incaricato per l’esazione dichiarava che non residuano “cartelle/avvisi ancora non pagati o pagati parzialmente”, gravanti a carico della contribuente.

2. La F.lli D. Srl, aderendo alla richiesta formulata da questa Corte, ha quindi depositato prova della notifica all’Agenzia delle entrate, effettuata a mezzo PEC il 20.1.2020, dell’istanza di cessazione della materia del contendere e della documentazione di cui innanzi, nonchè dei bollettini di pagamento utilizzati per estinguere il debito tributario. Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Non occorre provvedere sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese nel giudizio di legittimità.

Non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782).

La Corte.

PQM

dichiara estinto il giudizio, in relazione al ricorso proposto dalla F.lli D. Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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